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Recupero crediti nei confronti dell’assassino/a del partner

Recupero crediti nei confronti dell'assassino/a del partner

L’INPS, con la Circolare n. 109 del 15.07.2021, ha reso note le disposizioni in materia di recupero crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.

Di seguito il testo della circolare n. 109/2021.

INDICE

  1. Premessa
  2. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche

2.1 Flusso procedurale

  1. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia
  2. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli “invalidi civili”
  3. Istruzioni contabili
  1. Premessa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’articolo 1, commi da 486 a 489, disciplina il recupero dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.

In particolare, i commi 486 e 487 del suddetto articolo prevedono che, per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato o da Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici nei confronti degli autori di un delitto di omicidio del partner, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, non siano imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.

La disposizione trova la propria ratio nella tutela dei figli dell’autore del reato di omicidio del partner, a loro volta considerati vittime dell’evento delittuoso.

Destinatari della citata norma sono lo Stato, gli Istituti previdenziali e/o assicurativi pubblici, nonché gli enti, richiamati al citato comma 487, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

Il legislatore, pertanto, pone a carico dei richiamati titolari dei crediti il divieto di esperire procedure esecutive nei confronti dei figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, dell’autore del reato, a sua volta deceduto, aggredendo i loro beni ereditari.

A seguito del predetto divieto di cui ai commi 486-487 il legislatore, al comma 488, prevede la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai precedenti commi e indica l’iter procedurale per la soddisfazione dei crediti in esame.

Tale ultimo comma statuisce, in particolare, che: “Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell’anno 2020, di 700.000 euro nell’anno 2021 e di 500.000 euro nell’anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167”. Gli stanziamenti previsti confluiranno nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, la cui gestione è affidata a un Comitato amministratore presso il Ministero dell’Interno, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Nella seconda parte del comma 488 il legislatore indica le modalità di accesso al Fondo disponendo che […]le prestazioni sono corrisposte a domanda dall’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122”.

L’ambito oggettivo della disposizione va individuato nei crediti, vantati dai soggetti sopra richiamati, sorti in conseguenza della commissione del reato, compresi i crediti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), come precisato nell’ultimo capoverso del comma 488 dell’articolo 1. Essendo la norma circoscritta al triennio 2020-2022, i crediti presi in considerazione dal legislatore sono quelli compresi, o pendenti, nell’arco temporale indicato.

Quanto alla tipologia dei crediti, nella locuzione “crediti” utilizzata dal legislatore vanno ricompresi gli importi dovuti dall’Istituto in caso di riconoscimento di indennità di malattia, pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, prestazione di invalidità civile allorché l’evento posto a base delle accertate patologie dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.

  1. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche

L’esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche è disciplinato dall’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che consente all’Istituto di intervenire o di agire in via diretta per il recupero, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell’assicurato.

In attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 486, 487 e 488, le Strutture territoriali dovranno presentare domanda indirizzata all’Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti del Ministero dell’Interno e, per conoscenza, alla Prefettura con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122, come comunicato dall’Ufficio del Commissario medesimo, che ha rappresentato che le disposizioni in parola non hanno previsto l’adozione di atti attuativi di normazione secondaria né sono state diramate direttive in merito.

Pertanto, le Strutture territoriali sospenderanno nei confronti dei predetti figli minori, oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, la trattazione in sede amministrativa delle eventuali pratiche di surroga interessate dalla normativa in argomento, avendo invece cura di presentare la sopra richiamata domanda e di adottare periodicamente atti interruttivi della prescrizione rivolti al Fondo citato.

Sul punto giova ricordare che, se il fatto che ha originato l’azione surrogatoria è previsto dalla legge come reato, all’azione surrogatoria si applica il medesimo termine di prescrizione previsto per il reato stesso, salvi i casi previsti dall’ultima parte dell’articolo 2947 c.c. di estinzione del reato e di sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale.

2.1 Flusso procedurale

Si forniscono alcune indicazioni in ordine al processo delle azioni di recupero dei crediti, vantati dall’Istituto e generati dalle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità, da attivare nei confronti del citato Fondo.

Con riguardo agli adempimenti delle Strutture medico-legali e agli adempimenti delle linee di prodotto servizio Assicurato-Pensionato si richiama quanto già precisato ai paragrafi 3.1 e 3.2 della circolare n. 134/2011.

In merito, invece, agli adempimenti delle Strutture territoriali competenti alla lavorazione della pratica di surroga da pensione occorrerà distinguere tra le seguenti diverse ipotesi:

a) il modello “AS3P” e il modello “AS3bisP” non sono stati ancora inviati al terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato;

b) il modello “AS3P”, il modello “AS3bisP” e il modello “AS4P” sono stati già inviati al terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato, ma non ancora al competente Ufficio Legale;

c) il fascicolo, con la documentazione in originale comprensiva di tutte le ricevute di ritorno e delle comunicazioni inviate, è stato trasmesso, essendo scaduti i termini amministrativi per il pagamento delle somme dovute, al competente Ufficio Legale per il recupero del credito in via coattiva.

Nell’ipotesi a), la Struttura territoriale competente non dovrà più inviare i modelli “AS3P” e “AS3bisP” al terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato, ma, acquisiti i dati concernenti l’ammontare delle prestazioni e determinato il relativo importo, provvederà a presentare la domanda di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici presso il Ministero dell’Interno, secondo le modalità sopra illustrate, per il recupero del credito; tale adempimento deve essere rinnovato a scadenza predeterminata, al fine di consentire la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione del diritto di surrogazione.

Nell’ipotesi b), la Struttura territoriale competente avrà cura di comunicare agli eredi del terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato l’interruzione della procedura di surroga da pensione per definizione ai sensi dell’articolo 1, commi da 486 a 489, della legge n. 160/2019, e provvederà a presentare la domanda di accesso al citato Fondo di rotazione secondo le modalità sopra illustrate, con periodica interruzione del termine di prescrizione.

Nell’ipotesi c), la Struttura territoriale competente, oltre a dare comunicazione agli eredi del terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato della definizione della pratica di surroga da pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 486 a 489, della legge n. 160/2019, provvederà a trasmettere la medesima comunicazione all’Ufficio Legale per il seguito di competenza, nonché presenterà la domanda di accesso al citato Fondo, secondo le modalità sopra illustrate, avendo sempre cura di evitare il maturarsi del termine prescrizionale.

  1. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia

L’esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero dell’indennità di malattia erogata a seguito di sinistri derivanti da responsabilità di terzi trova fondamento nell’articolo 1916 c.c., che prevede al comma 1 che: “L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”. La norma trova applicazione anche con riferimento alle indennità erogate dagli enti che gestiscono le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 3, c.c.) compresa l’indennità di malattia erogata dall’INPS.

Si ricorda che, nei casi di dolo, l’azione surrogatoria è esercitabile anche se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente conviventi o da domestici.

Con particolare riferimento alle azioni surrogatorie conseguenti a episodi di omicidio del partner, in attuazione della disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, come sopra descritta, e in riferimento a tutti i crediti derivanti dall’episodio delittuoso, compresi quelli conseguenti all’esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero delle prestazioni erogate a soggetti diversi dalla vittima dell’omicidio, nel caso di decesso dell’autore del delitto, le Strutture territoriali dell’Istituto rivolgeranno la richiesta di risarcimento delle somme erogate a titolo di indennità di malattia al citato Fondo, gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Interno.

Per consentire la corretta gestione delle surroghe in argomento si procederà ad adeguare conseguentemente il flusso procedurale.

In attesa di tali implementazioni, le Strutture territoriali sospenderanno la trattazione in sede amministrativa delle eventuali pratiche di surroga da malattia interessate dalla normativa in argomento, avendo cura di adottare periodicamente atti interruttivi della prescrizione rivolti al Fondo citato.

Si ricorda che, anche nelle fattispecie in esame, se il fatto che ha originato l’azione surrogatoria è previsto dalla legge come reato, all’azione surrogatoria si applica il medesimo termine di prescrizione previsto per il reato stesso, salvi i casi previsti dall’ultima parte dell’articolo 2947 c.c. di estinzione del reato e di sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale.

  1. Esercizio dell’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli “invalidi civili”

L’articolo 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione.

L’articolo 14 della legge n. 222/1984 dispone, inoltre, che l’Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla legge medesima è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 160/2019, in materia di omicidio del partner, relativamente all’azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli “invalidi civili”, si evidenzia che i crediti vantati dall’Istituto possono sussistere qualora l’autore del delitto, nell’ambito del medesimo reato, abbia arrecato danno a un soggetto al quale l’Istituto abbia di conseguenza erogato una prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile.

Conseguentemente, anche in tali ipotesi l’azione di recupero delle prestazioni nei confronti del terzo responsabile deceduto non può essere rivolta ai figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti dell’autore del reato.

Le Strutture territoriali, dunque, faranno richiesta di recupero prestazioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Interno, con le modalità di cui alla citata legge n. 122/2016. In attesa del completamento dell’iter istruttorio (domanda, mezzo di trasmissione, qualunque altra documentazione idonea a ricostruire l’accaduto, ivi inclusi eventuali mezzi di prova) le pratiche di surroga, nell’ambito dell’invalidità civile che rientrano nella tipologia su indicata, verranno sospese avendo cura di adottare periodicamente gli atti interruttivi della prescrizione rivolti al Fondo suddetto.

  1. Istruzioni contabili

In relazione a quanto sopra esposto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni non recuperate, si istituiscono per ogni gestione appositi conti dedicati alla imputazione dei rimborsi a copertura degli oneri per assegni di invalidità, pensione di inabilità, malattia e altri trattamenti di famiglia, che la norma pone a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, presso il Ministero dell’Interno, in luogo dell’azione di surrogazione nei confronti dei rei e degli eredi non correi, come di seguito elencati:

FPU20212 Fondo Elettrici
FPV20212 Fondo pubblici servizi di trasporto
FPX20212 Fondo telefonici
FPY20212 Gestione ex INPDAI
FPR20212 Fondo lavoratori dipendenti
IVR20212 Gestione invalidi civili
VLR20212 Fondo volo
ARR20212 Gestione degli artigiani
CMR20212 Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
COR20212 Gestione esercenti attività commerciali
PTD20212 Gestione trattamenti di famiglia
PTP20212 Indennità di malattia

È inoltre istituito il conto GPA00212 assistito da partitario contabile, per l’imputazione del credito verso lo Stato, che dovrà essere corredato da rendiconto di fine esercizio, secondo le istruzioni che verranno descritte nella apposita circolare delle chiusure contabili annuali.

Le Strutture territoriali competenti, pertanto, contestualmente alla richiesta del contributo a copertura delle prestazioni interessate dalla desistenza dall’azione di surrogazione, indirizzata al Fondo gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Interno, procederanno alla relativa scrittura contabile, per la rilevazione del credito al conto GPA00212 (Sezione Dare), con aggiornamento del partitario, in contropartita dei nuovi conti NNN20212 (sezione Avere).

L’avvenuta riscossione di quanto richiesto in base all’istruttoria determinerà la chiusura della specifica partita al conto di credito.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al Piano dei conti (Allegato n. 1).

(Fonte: INPS)

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