A partire dal 1° luglio le aziende dello spettacolo saranno tenute obbligatoriamente a rilasciare la certificazione della retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati ai lavoratori dello spettacolo, pena una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro e l’impossibilità di usufruire delle sovvenzioni, benefici, contributi o agevolazioni anche tributarie per l’anno successivo. Questo è quanto stabilito dall’art. 66, comma 17, punto 15-quinquies, del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), che ha apportato alcune modificazioni al D.Lgs. n. 182/1997, il quale testualmente recita:
“Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l’applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge” .
Le attività cui fa riferimento tale provvedimento sono quelle indicate dall’art. 3, del D.Lgs. n. 708/1947, e cioè:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;
5) direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d’orchestre e sostituti;
8) concertisti e professori d’orchestra;
9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio audizioni Italia;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2021 tutti i lavoratori che appartengono alle categorie sopra indicate dovranno ricevere la certificazione della retribuzione giornaliera e dei contributi versati dal datore di lavoro, a prescindere al tipo di rapporto di lavoro, autonomo (in tal caso per verificare l’esattezza dei contributi versati sarà necessario l’estratto conto contributivo individuale) o dipendente (a tempo determinato o indeterminato), pena l’irrogazione di sanzioni salatissime e l’impossibilità di usufruire dei benefici in epigrafe indicati.