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L’INL, con la nota n. 4639 del 02.07.2021, ha precisato che per tutelare alcune categorie di lavoratori, in caso di temperature troppo elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, si può far ricorso alla CIGO.

Di seguito il testo della nota 4639/2021.

In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, d.lgs. n. 81/2008. Tali iniziative potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 “Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2021 in relazione all’epidemia COVID-19” con cui il Ministero della Salute, anche per l’anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT., nonché i contenuti del progetto worklimate ( https://www.worklimate.it).

Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall’INPS – Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 (“le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”. Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell’edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV. Il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

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(Fonte: INL)

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