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L’INAIL, con Nota operativa n. 7651 del 15.6.2021, ha precisato che le mense aziendali, essendo strutture dedicate alla preparazione ed erogazione dei pasti (cibi e bevande) destinate al personale dell’azienda di cui fanno parte normalmente si avvalgono di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza, ragion per cui le modalità operative e le operazioni che compongono la loro attività non rientrano nel concetto di operazioni complementari e sussidiarie. L’attività di mensa aziendale quindi dovrà essere classificata con modalità a sé stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Atre Attività.

Nella medesima nota vengono poi anche indicate le classificazioni inerenti alle infermerie aziendali, pulizie, nonché attività di fattorino, autista, portierato e trasporto merci aziendali.

Di seguito il testo integrale della nota n. 7651/2021.

D’intesa con la Consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione centrale, si forniscono le indicazioni operative riguardanti la qualificazione di alcune attività come operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale, nell’ambito delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.

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In via preliminare si richiama la disciplina generale vigente.

a) Operazioni complementari e sussidiarie nelle Tariffe 2019

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe (di seguito MAT) 2019, le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi (articolo 3, comma 3).

La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa. Per lavorazione principale si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).

L’articolo 9, comma 1, delle MAT 2019 stabilisce, infatti, che Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

La disposizione è identica all’articolo 4 delle MAT 2000, pertanto al riguardo valgono le indicazioni esposte al paragrafo 3 della circolare 11 febbraio 2002, n.9, che si ritiene opportuno riportare di seguito.

È operazione complementare, quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.

È operazione sussidiaria, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe indispensabile. Si tratta quindi di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico.

Le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo in presenza delle seguenti condizioni:

  1. sono svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale;

2. sono in connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie sono correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale e la realizzazione più agevole, completa e rapida delle finalità aziendali.

Nei suddetti casi, le operazioni complementari e sussidiarie possono essere effettuate anche in luoghi diversi, se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.

In definitiva, tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario.

Le attività che comportano la realizzazione di beni o i servizi di particolare rilevanza ulteriori rispetto alla misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale non si qualificano come operazioni complementari e sussidiarie in quanto viene meno la connessione operativa con la lavorazione principale.

La parte eccedente alla misura strettamente necessaria deve essere considerata come lavorazione a sé stante.

In tali casi, infatti, la classificazione viene operata in applicazione dell’articolo 9, comma 4, MAT 2019, secondo cui Se un datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

Di seguito si descrivono alcuni casi, segnalati dalle strutture territoriali, risolti in base ai principi sopra descritti.

b) Infermerie aziendali

Le infermerie aziendali sono strutture dedicate alla prevenzione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione di eventuali emergenze sanitarie che possono insorgere nelle attività aziendali.

Si tratta di attività sanitarie rese nell’ambito di presidi medici localizzati in stabilimenti produttivi e uffici, che operano con personale specialistico riconducibile alle professioni sanitarie.

Tali attività non possono essere considerate operazioni complementari e sussidiarie alla lavorazione principale e devono quindi essere classificate alle specifiche voci previste nelle tariffe:

  1. le prestazioni sanitarie, assistenziali e diagnostiche alle voci 0311 Industria, 0310 Artigianato, 0311 Terziario, 0313 Altre Attività;

2. l’eventuale servizio di autoambulanza alle voci 0313 Industria, 0310 Artigianato, 0313 Terziario, 0313 Altre Attività.

Si precisa che la mera presenza in azienda di personale formato alle tecniche di primo soccorso o all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) non configura attività di infermeria.

Le considerazioni sopra esposte non valgono per le infermerie scolastiche. Se ad esse infatti è addetto personale dipendente dagli istituti scolastici, l’attività è considerata operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, in quanto concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole.

2. Mense aziendali

Le mense aziendali sono strutture dedicate alla preparazione ed erogazione di pasti (cibi e bevande) destinati al personale dell’azienda della quale fanno parte.

 Tali strutture normalmente si avvalgono di personale specialistico riconducibile alle professioni enogastronomiche e di accoglienza.

Le modalità operative e le operazioni che compongono l’attività delle mense aziendali non rientrano nel concetto di operazioni complementari o sussidiarie.

L’attività deve quindi essere classificata a sé stante alle voci 0200 Industria, 0211 Artigianato, 0210 Terziario, 0200 Altre Attività.

Tale indirizzo è in linea con le istruzioni tecniche delle Tariffe 2000, voce 0211, secondo cui l’esplicito riferimento tariffario di fornitura pasti e bevande svolte nelle mense e spacci aziendali con servizio cucina comporta che tali attività non possano essere mai considerate quali operazioni complementari/sussidiarie.

Le considerazioni sopra esposte non valgono per le mense scolastiche. L’attività di somministrazione di pasti, se svolta dal personale dipendente dagli istituti scolastici, infatti, è considerata operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica, in quanto concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole.

c) Pulizie dei locali aziendali

L’attività di pulizia dei locali aziendali è finalizzata alla migliore e più idonea fruizione dei locali e delle attrezzature.

Se condotta dal medesimo datore di lavoro, l’attività di pulizia dei locali aziendali risponde, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà o, nel caso di pulizie necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature, alle condizioni di complementarietà. Tali attività quindi seguiranno il riferimento classificativo della lavorazione principale, in coerenza con i precedenti indirizzi.

Le considerazioni sopra esposte non valgono se l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722.

 In questo caso l’attività di pulizia dei locali aziendali non è sussidiaria e deve essere classificata a sé stante alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività. Tale indirizzo è in continuità con le istruzioni tecniche delle Tariffe 2000, voce 0722, secondo cui l’adibizione promiscua alle lavorazioni in esame e a lavorazioni previste da altre voci di tariffa comporta sia l’applicazione della voce 0722 sia dei riferimenti tariffari relativi alle altre lavorazioni.

Si ricorda che alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività delle Tariffe 2019 sono state ricondotte sia le attività di pulizia e sanificazione in genere, che nelle Tariffe 2000 erano riferite alla voce 0411 che i servizi di piccola e quotidiana pulizia (spazzatura dei pavimenti, spolveratura degli arredi, pulizia dei bagni ecc.) riferiti nelle Tariffe 2000 alla voce 0721.

d) Supporto alle attività aziendali con mansioni di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione

Si tratta di operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste.

Se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono, nella generalità dei casi, alle condizioni di sussidiarietà o talvolta, come ad esempio nel caso della verifica degli accessi a particolari locali aziendali dei quali debba essere preservata l’integrità, alle condizioni di complementarietà.

Seguiranno quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale.

Come nel caso sopra esposto di cui alla lettera c), se tuttavia l’impresa svolge attività amministrativa d’ufficio classificabile alla voce 0722, le attività di fattorino, autista, portierato, addetti alla piccola e generica manutenzione e simili sono da riferire alla voce 0721, prevista in tutte le gestioni tariffarie.

e) Trasporto delle merci aziendali

Si tratta di operazioni svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti (la consegna presso il domicilio del cliente finale non rileva ai fini classificativi).

Tale attività se condotte con personale dell’impresa, nonostante il rischio specifico delle operazioni effettuate (cd. rischio strada) possa differire anche notevolmente da quello proprio della lavorazione principale, trovano riferimento classificativo alla lavorazione principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi.

In applicazione di quanto sopra, il servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444, comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione complementare alla lavorazione principale.

Nelle Tariffe 2019 il trasporto per la consegna della merce ai clienti è esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario (Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa) e pertanto è parte della lavorazione principale. La classificazione dell’attività principale ad una delle voci previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).

Al contrario, nelle Tariffe 2019 l’attività di trasporto è espressamente esclusa nella declaratoria della voce 9300 di tutte le gestioni (Attività dei magazzini per la custodia e la conservazione di merci. Attività di confezionamento di merci: magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; escluse le attività di conservazione e confezionamento esplicitamente previste in altri riferimenti di tariffa. Escluse le attività di produzione o di trasformazione. Magazzini postali, centri di raccolta e smistamento di corrispondenza e pacchi. Solo per attività a sé stanti. Magazzini dei servizi di trasporto. Escluso il trasporto per il quale v. gruppo 9100).

Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.

(Fonte: INAIL)

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