L’INPS, con la Circolare n. 96 del 05.07.2021, ha fornito indicazioni circa la fruizione del congedo 2021 in modalità oraria per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 96/2021.
INDICE
- Premessa
- Fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria
- Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria
- Modalità di presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria
- Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive
5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
5.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
5.3 Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla sezione agricola del FPLD che versano la contribuzione agricola unificata
5.4 Amministrazioni pubbliche con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
- Istruzioni contabili
- PREMESSA
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
La Legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del D.L. 30 giugno 2021, ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2 del citato decreto-legge, prevedendo al comma 2 che “il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio”. Pertanto, il legislatore inserendo il termine “educativa”, ha inteso precisare che il “Congedo 2021 per genitori” è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave.
Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli conviventi, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
La predetta legge di conversione introduce altresì la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria. Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
Ferme restando tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 63/2021, con la presente circolare si forniscono le istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 61/2021, di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021.
- FRUIZIONE DEL “CONGEDO 2021 PER GENITORI” IN MODALITÀ ORARIA
A seguito della novella normativa, introdotta dalla legge n. 61/2021, il congedo di cui trattasi in modalità oraria, come anticipato, è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del “Congedo 2021 per genitori” non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
- COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO IN MODALITÀ ORARIA
Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 in merito alla compatibilità del “Congedo 2021 per genitori” con altri congedi, permessi o prestazioni, si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Da ultimo si precisa che la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con il “Bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia” di cui al paragrafo 7 della circolare n. 63/2021.
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI “CONGEDO 2021 PER GENITORI” IN MODALITÀ ORARIA
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.
In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la presentazione della domanda di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria.
A tal proposito, si ribadisce che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché questa sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge n. 61/2021.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti di cui al paragrafo 2 della circolare n. 63/2021.
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE
5.1 DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PRIVATA
Per la corretta gestione dell’evento introdotto dalla legge n. 61/2021, di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MZ3:Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021 art. 2.
Il codice identifica la fruizione oraria del congedo.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di evento orario, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto:
- Elemento <Lavorato> = S;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ3;
- Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ3fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MZ3) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo non è retribuito.
Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:
- i giorni in cui esiste il congedo con fruizione oraria (MZ3) dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che – in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite – per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni, le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi L n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MZ3) con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = N.
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento sopra citato, a partire dal periodo di competenza maggio 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
- Elemento <CodiceCausale>: indicare il nuovo codice causale “S124” (evento MZ3), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 fruizione oraria”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Restano valide le istruzioni operative fornite con la circolare n. 63/2021 per la fruizione in modalità giornaliera dell’evento: “Congedo 2021 per genitori- DL n. 30/2021”, per il quale è stato previsto l’apposito codice MZ2.
5.2DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA
È stato introdotto un nuovo codice evento riferito espressamente alla fruizione oraria del “Congedo 2021 per genitori”, da utilizzare attraverso il seguente Tipo Servizio:
26: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione oraria.
Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento MZ3, di cui al precedente paragrafo 5.1, indicato in <PosContributiva>.
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere indicato nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.
5.3DATORI DI LAVORO CON LAVORATORI ISCRITTI ALLA SEZIONE AGRICOLA DEL FPLD CHE VERSANO LA CONTRIBUZIONE AGRICOLA UNIFICATA
I datori di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato che fruiscono del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, come illustrato nella presente circolare, devono valorizzare nel flusso Posagri l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 “Congedo COVID-19 Genitori”, l’elemento <CodAgio> con il codice Q3 “DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”, (cfr. il paragrafo 10.2 della circolare n. 63/2021), e l’elemento <NumOreEv> con il numero di ore utilizzate nel periodo di riferimento.
5.4AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA
Si ricorda che le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Si ribadisce che i trattamenti economici relativi a tale congedo, corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito anche Gestione credito) e della Gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.
Si evidenzia altresì che la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP, è dovuta anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della Gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.
Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP si precisa quanto segue.
In ordine alla possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è stato introdotto un nuovo codice evento, da dichiarare utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo Servizio:
24: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 Modalità di fruizione oraria.
Nella compilazione della ListaPosPA relativa all’IVS, il Tipo Servizio suddetto dovrà essere indicato nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le note modalità previste nei casi di permessi usufruiti in modalità oraria.
- ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato, per il riconoscimento delle indennità “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/2021, ferma restando la proporzionalità alle ore fruite, si fa integrale rinvio alle istruzioni già fornite con la circolare n. 63/2021, sia per le indennità a pagamento diretto che a conguaglio.
(Fonte: INPS)