L’INPS, con la Circolare n. 94 del 30.06.2021, ha fornito informazioni sull’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa prevista in favore dei professionisti iscritti alla gestione separata.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 94/2021.
INDICE
- Premessa e quadro normativo
- Disciplina della Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
- Destinatari
2.2 Requisiti
2.2.1 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione altre forme previdenziali obbligatorie
2.2.2 Non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
2.2.3 Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda
2.2.4 Avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro
2.2.5 Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
2.2.6 Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso
- Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione
- Presentazione della domanda
- Decadenza dalla prestazione
- Regime di incompatibilità
- Finanziamento e monitoraggio
- Misure di politiche attive connesse all’indennità ISCRO
- Ricorsi
- Istruzioni procedurali
- Istruzioni contabili
- Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.
In particolare, il richiamato articolo 1 della legge di Bilancio 2021, al comma 386 dispone, “nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali”, l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di una nuova indennità denominata ISCRO rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Disciplina della Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
2.1 Destinatari
L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
2.2 Requisiti
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Come anticipato, il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.
2.2.1 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione altre forme previdenziali obbligatorie
Ai fini dell’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Il richiamato articolo 1, comma 388, lettera a), prevede, unitamente al requisito di cui sopra, la non iscrizione del richiedente l’indennità ISCRO ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I richiamati requisiti di cui al presente punto 2.2.1, ai sensi del comma 390 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, devono essere entrambi presenti – oltre che alla data di presentazione della domanda – durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza dalla stessa secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 della presente circolare.
2.2.2 Non essere beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Ai fini dell’accesso alla prestazione ISCRO, il comma 388, lettera b), dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che il richiedente l’indennità non sia beneficiario del Reddito di cittadinanza. Anche con specifico riferimento a detto requisito, il comma 390 del medesimo articolo 1 dispone che il predetto requisito debba permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione in argomento secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.
2.2.3 Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda
L’articolo 1, comma 388, lettera c), della legge n. 178/2020 prevede un ulteriore requisito reddituale che l’assicurato deve fare valere per l’accesso all’indennità ISCRO. In particolare, ai sensi della richiamata disposizione normativa il richiedente la prestazione, nell’anno che precede la presentazione della domanda di ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno che precede quello di presentazione della domanda di prestazione ISCRO.
In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di detto requisito varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda.
Se, ad esempio, la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla Dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (ossia i tre anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).
Esempio
- Anno di presentazione della domanda 2021;
- Reddito dell’anno 2020 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000;
- Redditi del triennio precedente all’anno antecedente la domanda:
2019 | 16.000,00 € |
2018 | 14.000,00 € |
2017 | 15.000,00 € |
Somma | 45.000,00 € |
Media | 15.000,00 € |
50% della media | 7.500,00 € |
L’assicurato soddisfa il requisito in quanto il reddito dell’anno 2020, pari a 6.000 euro, è inferiore a 7.500 euro (50 per cento della media redditi dei tre anni 2019-2018-2017).
Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR ed esposto nella Dichiarazione dei redditi – nel quadro “RE”, nel caso di attività professionale individuale, nel quadro “RH”, nel caso di partecipazione a studi associati, o nel quadro “LM”, per i soggetti in regime forfettario – e non anche ad altre tipologie di reddito, quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.
2.2.4 Avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro
L’articolo 1, comma 388, lettera d), prevede che l’assicurato richiedente la prestazione, per l’accesso all’indennità, debba avere dichiarato, nell’anno che precede la presentazione della domanda, un reddito di importo pari o inferiore a 8.145 euro. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR ed esposto nella dichiarazione dei redditi – nel quadro “RE”, nel caso di attività professionale individuale, nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati, o nel quadro “LM”, per i soggetti in regime forfettario – e non anche ad altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa.
2.2.5 Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
Un ulteriore requisito di accesso all’indennità ISCRO è indicato dalla lettera e) del comma 388 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.
Tale disposizione normativa prevede che il richiedente la prestazione debba essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori; pertanto, il riconoscimento dell’indennità sarà subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni.
2.2.6 Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso
La disposizione normativa di cui al comma 388, lettera f), dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 prevede, infine, che per l’accesso all’indennità ISCRO l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, debba essere titolare di partita IVA attiva da almeno quattro anni per lo svolgimento dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.
- Calcolo, misura, durata e decorrenza della prestazione
L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 391, della legge n. 178/2020, è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.
Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.
Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta.
Il comma 392 del richiamato articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che la prestazione ISCRO non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non possa superare l’importo mensile di 800 euro.
In ragione della richiamata disposizione normativa, pertanto, qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.
La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (cfr. l’art. 1, comma 396, della legge n. 178/2020).
- Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
La domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’istituto.
Ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 della presente circolare, in sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. art. 1, comma 389, della legge n. 178/202), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
Per la successiva verifica dei requisiti di cui sopra, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.
- Decadenza dalla prestazione
Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:
1) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (cfr. l’art. 1, comma 395, della legge n. 178/2020);
2) titolarità di trattamento pensionistico diretto di cui al paragrafo 2.2.1 della presente circolare (cfr. il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 388, lett. a), e comma 390 della legge n. 178/2020);
3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (cfr. il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 388, lettera a), e comma 390 della legge n. 178/2020);
4) titolarità del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (cfr. il combinato disposto di cui all’art. 1 comma 388, lettera b), e comma 390 della legge n. 178/2020).
Nell’ipotesi di cui al precedente punto 1), si precisa che la decadenza si realizza dalla data di cessazione della partita IVA con il conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. In caso di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza laddove la decorrenza della cessazione della partita IVA sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione ISCRO. Nel caso in cui, invece, la cessazione con effetto retroattivo della partita IVA abbia come decorrenza una data che si colloca nel periodo di fruizione della prestazione, la stessa verrà recuperata – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 1, comma 395, della legge n. 178/2020 – per le mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione della partita IVA medesima.
Nelle ipotesi di cui al precedente punto 2) la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Nell’ipotesi di cui al precedente punto 3) la decadenza dalla fruizione dell’indennità si realizza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza, laddove la decorrenza dell’iscrizione sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione.
Nelle ipotesi di cui al precedente punto 4) la decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza.
Nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.
- Regime delle incompatibilità
L’indennità ISCRO – in ragione della previsione di cui all’articolo 1, comma 388, lettera a) e lettera b), della legge n. 178/2020 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni (c.d. APE sociale) e con il Reddito di cittadinanza.
L’indennità ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Si precisa che l’indennità ISCRO – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 (di cui ai D.L. 17 marzo 2020 n. 18, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e D.L. 22 marzo 2021, n. 41)- è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.
- Finanziamento e monitoraggio
L’articolo 1, comma 397, della legge n. 178/2020 prevede che l’indennità ISCRO sia riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l’anno 2024.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non saranno adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
Il successivo comma 398 del citato articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede altresì che per fare fronte agli oneri derivanti dal citato comma 397 è disposto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è quindi a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.
- Misure di politiche attive connesse all’indennità ISCRO
L’articolo 1, comma 400, della legge n. 178/2020 prevede, infine, che l’erogazione della indennità ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
La disposizione di cui al citato comma 400 dell’articolo 1 in argomento rimette all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro il monitoraggio della partecipazione a tali percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.
- Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile nel sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi online”;
- tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
- Istruzioni procedurali
La gestione dell’istruttoria delle domande ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase della domanda, salvo, come anticipato, che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura. Nei casi in cui l’accertamento dovesse rilevare una non conformità, si procederà con le opportune azioni correttive.
In presenza di richieste di riesame verrà attivata un’istruttoria mista, automatica e manuale a cura degli operatori delle Strutture territoriali, ossia saranno ripetute le verifiche automatiche, già eseguite in fase di prima istruttoria, i cui esiti saranno sottoposti alla verifica dell’operatore che potrà intervenire ove opportuno.
Per consentire il monitoraggio delle domande, la gestione del riesame e per fornire tutte le informazioni necessarie nel supporto all’utenza verrà resa disponibile per le Strutture territoriali un’apposita procedura intranet che consentirà di consultare le domande ricevute, monitorare i pagamenti e gestire gli eventuali riesami.
- Istruzioni contabili
Gli oneri per le indennità previste dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUIR. e altre attività di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, codice contabilità PAR.
Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”.
A tale fine, si istituiscono i seguenti conti:
PAR30151 – indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
PAR10151 – debiti verso i beneficiari di prestazioni per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del seguente codice bilancio, di nuova istituzione:
“03250 – Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità straordinaria ISCRO – art. 1 commi 388-400 L. 178/2020 – PAR”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:
PAR24151 – per il recupero e il rentroito dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“01174 – Recupero dell’indennità straordinaria ISCRO – art. 1 commi 388-400 L. 178/2020 – PAR”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente PAR00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Come già indicato al paragrafo 3 della presente circolare, la suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’All. n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
(Fonte: INPS)