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Contributi obbligatori 2021 per coltivatori diretti, coloni, imprenditori agricoli

Contributi obbligatori 2021 per coltivatori diretti, coloni, imprenditori agricoli

L’INPS, con la Circolare n.91 del 30.06.2021 ha reso informazioni sui contributi obbligatori 2021 per i coltivatori diretti, coloni, imprenditori agricoli professionali e mezzadri.

Di seguito il testo integrale della circolare 91/2021.

INDICE

  1. Contribuzione IVS
  2. Contribuzione di maternità
  3. Contribuzione INAIL
  4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
  5. Tabelle contributi anno 2021
  6. Modalità di pagamento
  7. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Contribuzione IVS

La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

Per l’anno 2021 il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021, è fissato nella misura pari a € 59,66.

Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto:Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto”.

Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.

Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale Zona svantaggiata
Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%
Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
Dal 2018 24,0%

Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2021 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.

Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2021 il contributo è pari a € 0,68, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

2.Contribuzione di maternità

Per l’anno 2021 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  1. Contribuzione INAIL

Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2021, resta fissato nella misura capitaria annua di:

Il decreto 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

  1. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

  1. Tabelle contributi anno 2021

Nell’Allegato 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2021 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

  1. Modalità di pagamento

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.

  1. Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

L’Istituto con la circolare n. 47 del 23 marzo 2021 ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, esteso dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

(Fonte: INPS)

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