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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento RU 155130 del 2021, ha indicato le modalità per consentire l’esenzione Irpef a fronte della NASPI anticipata in un’unica soluzione.

Di seguito il testo del provvedimento.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

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  1. Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1.1 I lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo spettante, non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare, con le modalità individuate dall’Istituto erogatore, alla domanda di anticipazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i documenti di seguito elencati:

˗attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;

˗stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;

˗dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2.Adempimenti del sostituto di imposta

2.1L’Istituto erogatore della NASpI non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.

Motivazioni

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha dettato norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

In particolare, l’articolo 1 ha istituito una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo, tra gli altri, di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Con il presente Provvedimento, si stabiliscono i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che riconosce, in questo specifico caso, la non imponibilità ai fini Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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