Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 15763 del 7 giugno 2021, ha stabilito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo”.

Di seguito il testo della ordinanza n. 15763/2021.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15763 Anno 2021

Presidente: DORONZO ADRIANA

Advertisement

Relatore: DE FELICE ALFONSINA

Data pubblicazione: 07/06/2021

….

RILEVATO CHE:

……. ed altri, tutti dipendenti della ….. s.p.a. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato infondata la domanda con cui gli stessi avevano chiesto il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato nell’indossare e nel dismettere gli abiti di lavoro e gli altri dispositivi di protezione individuale (cd. tempo tuta);

la Corte territoriale ha accertato che la società non imponeva ai lavoratori modalità di vestizione e svestizione, e che pertanto, avendo la datrice rinunciato a esercitare il proprio potere di eterodirezione in relazione a tale attività, nessun obbligo retributivo derivante da corrispettività gravava su di essa riguardo al cd. tempo tuta;

…… e i suoi litisconsorti domandano la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi;

la …. s.p.a. oppone difese, illustrate da memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 437 e 115 c.p.c., nonché 111 Cost.;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., contestano “Nullità della sentenza o del procedimento”;

sulla base dei richiamati profili i ricorrenti contestano alla Corte territoriale di aver utilizzato quale mezzo di prova la deposizione testimoniale resa da uno di loro in un altro giudizio, in quanto non disconosciuta, e di averla erroneamente ritenuta utilizzabile anche nella controversia in esame;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 lett. “a” Corte di Cassazione – copia non ufficiale D.Igs.66/2003, nonché del R.D.I. 5 marzo 1923 n. 692, art. 3, della Direttiva n. 200/88/CE;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., lamentano “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

col quinto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 cod. proc. civ., denunciano “Nullità della sentenza e del procedimento”;

il terzo, il quarto e il quinto motivo sollevano tutti censure, sotto vari profili, che concernono l’interpretazione delle norme di legge regolanti la materia, all’erronea ricostruzione delle risultanze istruttorie, segnatamente documentali, dalle quali risulterebbe disattesa la statuizione del giudice di appello secondo il quale non sarebbe stata raggiunta la prova che i lavoratori dovessero indossare i dispositivi di protezione individuale prima di iniziare l’attività lavorativa;

quanto alla loro prospettazione, deve osservarsi come il ricorso si dimostri incurante del principio generale di vincolatività dei motivi nel ricorso per cassazione; la prospettazione della medesima questione, rispettivamente, nei primi due motivi e nei motivi dal terzo al quinto, ha alimentato nel ricorrente l’erronea quanto fuorviante convinzione di potere sollevare le proprie critiche senza isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle, giusta l’impianto sistematico proprio del giudizio di legittimità, ad uno dei mezzi d’impugnazione tassativamente contemplati dall’art. 360 cod. proc. civ.;

è infatti considerata estranea al giudizio di legittimità la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro;

in altri termini, come questa Corte ha avuto modo di affermare in molteplici occasioni, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo (per mezzo di una mescolanza e/o sovrapposizione di mezzi) e il merito della causa, svia il giudizio di legittimità dal compito precipuo che l’ordinamento vi ha assegnato, con l’esito di rimettere al giudice di legittimità – inammissibilmente – il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendovi il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., Cass. n.26874 del 2018, ed anche Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016);

a prescindere da tale profilo, va in ogni caso affermata l’infondatezza della tesi difensiva di parte ricorrente a fronte di un accertamento di fatto del giudice dell’appello pienamente aderente all’orientamento consolidatosi in sede di legittimità sul tema della diretta onerosità del cd. tempo tuta a carico del datore;

“Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (così Cass. n.9215 del 2016 e, con espresso riferimento alla Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE, invocata da parte ricorrente nel terzo motivo, cfr. Cass. n. 1352 del 2016);

la Corte d’appello ha valorizzato in motivazione l’esito della verifica svolta in fatto circa l’assenza, nel caso de quo, dell’elemento costitutivo dell’obbligazione rivendicata dai lavoratori nei confronti della …. s.p.a., consistente nell’esercizio del potere di eterodirezione datoriale riguardo al tempo, al modo e al luogo della vestizione/svestizione;

ha pertanto accertato che – anche a prescindere dalla testimonianza resa in altro giudizio da uno dei lavoratori, documento non disconosciuto e della cui erronea valutazione ai fini della prova gli odierni ricorrenti si dolgono nei primi due motivi – non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli; né ai predetti fini la Corte d’appello ha ritenuto rilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta;

all’esito dell’accertamento circa la concreta gestione del cd. tempo tuta presso la … s.p.a., la Corte territoriale ha escluso l’elemento dell’eterodirezione quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduce la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione;

sotto tale profilo la motivazione del provvedimento impugnato si presenta immune da vizi logici ed argomentativi, ed altresì aderente al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, né le censure dei ricorrenti si rivelano in alcun modo idonee a censurare, sotto nessuno dei prospettati profili, la decisione della Corte territoriale;

 il ricorso va dunque rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

 in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

 Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 23 marzo 2021

Advertisement