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L’INAIL, con circolare n. 14 del 18 maggio 2021, ha reso nota la rivalutazione annuale degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1.7.2020.

Di seguito il testo della circolare 14/2021.

Premessa

La legge di stabilità 20161 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

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In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

In virtù della predetta norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico vigenti nell’anno 2015 sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 20162 e 1° luglio 2017, in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per i rispettivi anni di osservazione.

Per l’anno 2018, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017 pari all’1,10% e, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2018.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45 è stata approvata la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”, che sostituisce quella prevista ai sensi del decreto ministeriale del 12 luglio 2000 e trova applicazione per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.

I valori capitali della predetta Tabella, riferiti al grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15% e all’età dell’infortunato e del tecnopatico, vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.

Per l’anno 2019, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati pari all’1,10% intervenuta tra il 2017 e il 2018 e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2019, n. 147, su proposta del Presidente dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2019.

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020

Per l’anno 2020, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2018 e il 2019 – pari allo 0,5%.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2021, n. 60 (allegato 1), su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2020.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2020, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2020.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 60, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

(Fonte: INAIL)

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