La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10996 del 26 aprile 2021, ha stabilito che nel licenziamento collettivo il criterio di scelta basato sui carichi di famiglia va interpretato in via elastica, al fine di individuare (e tutelare) quelli più deboli socialmente. Di conseguenza il riferimento ai carichi di famiglia deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
Di seguito il testo della sentenza n. 10996/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7571-2028 proposto da:
(OMISSIS) S.c.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 549/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/12/2017 R.G.N. 302/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova con sentenza resa pubblica il 20/12/2017, confermava la pronuncia emessa dal giudice di prima istanza con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato dalla (OMISSIS) P.A. nei confronti di (OMISSIS) nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223 del 1991, come novellata dalla L. n. 92 del 2012, con gli effetti reintegratori e risarcitori conseguenti alla violazione dei criteri di scelta.
Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale osservava, in estrema sintesi, che la società non aveva adeguatamente interpretato il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia richiamato dalla L.n. 223 del 1991, articolo 5 ed applicato nella specie, considerata la mancata conclusione di un accordo sindacale.
In assenza di una più specifica previsione normativa, il giudice del gravame accreditava una nozione ampia di detto criterio selettivo, traendo dalla ratio ad esso sottesa – volta a tutelare quei lavoratori che si presentassero maggiormente gravati a causa dell’obbligo di mantenimento di un familiare – il convincimento che tale criterio non andasse identificato in base ad una nozione strettamente fiscale, come invece ritenuto dalla società appellante.
Nell’ottica descritta, considerato dato incontroverso ed acquisito agli atti di causa che il lavoratore, separato consensualmente, era tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia minore, e benché non risultasse la sussistenza di carichi familiari dalla documentazione fornita dal lavoratore alla parte datoriale, riteneva da questa non assolto l’onere di valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti al fine di predisporre una corretta graduatoria conforme ai dettami normativi.
Avverso tale decisione la società cooperativa interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali oppone difese (OMISSIS) con controricorso, successivamente illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5 e dell’articolo 41 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In relazione all’elenco dei criteri sanciti dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, alla cui stregua procedere alla selezione del personale in esubero, si accredita una nozione di carichi familiari modulata su di un concetto restrittivo, riconducibile ad una matrice di tipo squisitamente fiscale, richiamandosi a sostegno della critica taluni arresti di questa Corte di legittimità idonei a valorizzare la nozione patrocinata.
- Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5 e dell’articolo 41 Cost., nonché degli articoli 1175 e 1375 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che la società aveva basato il calcolo del punteggio dei carichi di famiglia dei lavoratori esclusivamente sulla scorta della documentazione fornita dal dipendente dalla quale non si evinceva la sussistenza di alcun carico di famiglia. Si prospetta la necessità di applicazione nella situazione così obiettivata, di un criterio razionale ed oggettivo, conforme ai principi di correttezza e buona fede, che sarebbero stati indubbiamente vulnerati ove si fosse assegnato un punteggio ad un lavoratore che non avesse figli a carico secondo il criterio di natura fiscale.
- I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati.
Essi – si basano, invero, su di una nozione di carichi di famiglia come richiamata dalla disposizione di cui alla L. 223 del 1991, articolo 5, non accolta dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, alla quale si intende dare continuità.
Facendo leva sui dettami di cui alla L. 23 luglio 1991 n. 223, articolo 5, si è infatti osservato che, allorquando la norma fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, richiama il criterio previsto dall’accordo interconfederale del 1965, il quale a sua volta era ispirato a quello del 1950 ove era previsto anche uno specifico criterio avente ad oggetto “la situazione economica” del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità.
– Sebbene le due locuzioni possano apparire diverse, tuttavia sia l’accordo interconfederale che la disposizione della legge attribuiscono a tale criterio il compito di individuare i lavoratori meno deboli socialmente.
Lo scopo della norma è, quindi, quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori che non può limitarsi -alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista – fiscale, integrante una prospettiva riduttiva rispetto al fine perseguito dal legislatore.
Dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati, deriva che il riferimento ai “carichi di famiglia” debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi (cfr. in termini, in motivazione, Cass. 3/2/2016 n. 2113 cui adde Cass. 2/8/2018 n. 20464).
- Orbene, la statuizione della Corte di merito si conforma pienamente ai richiamati dicta, facendo opportuno richiamo ad una nozione “elastica” dei carichi di famiglia, non limitata al profilo fiscale, e da applicare mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che possano concorrere a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.
In tal senso il richiamo a giurisprudenza (Cass. n. 15210 del 2015), “che non si attaglia precipuamente alla fattispecie scrutinata – come rilevato dalla società ricorrente, in quanto riferita alla diversa questione della applicabilità del criterio di scelta del nucleo familiare, stabilita in sede di accordo sindacale, in deroga al criterio legale dei carichi di famiglia – non inficia la correttezza e congruenza degli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in ordine alla questione sottoposta al suo vaglio, così resistendo alle censure all’esame alle quali è sottesa una nozione restrittiva del criterio sancito dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5 non meritevole di condivisione alla luce delle ragioni sinora esposte.
- Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione alla L. n. 300 del 1970, articolo 8 e del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 2, 3 e 11, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto che il datore di lavoro fosse abilitato a condurre una verifica sulle circostanze di fatto attinenti alle condizioni personali del lavoratore ed in particolare, della situazione di separazione coniugale peraltro non assistita da regime di pubblicità legale.
In tal senso si ritiene che l’onere configurato a carico della società, di indagare sulla situazione personale del dipendente, avrebbe arrecato un vulnus al divieto sancito dallo statuto dei lavoratori, di acquisire informazioni sulla vita privata del dipendente non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine al lavoro (L. n. 300 del 1970, articolo 8, nonché Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 2, 3 e 11).
- Il motivo è privo di pregio.
Invero, la sentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie acquisite, il giudizio espresso dal giudice di prima istanza circa la sussistenza di una situazione onerosa a carico del ricorrente, derivante dall’obbligo di mantenimento della figlia minore, affidata alla madre a seguito di separazione consensuale.
E tale giudizio è stato emesso all’esito dello scrutinio delle acquisizioni probatorie – segnatamente il provvedimento di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di La Spezia in data 23/1/2008 – da cui era – desumibile l’obbligo per il (OMISSIS) di corrispondere per il mantenimento della figlia minore la somma di Euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si tratta di materiale istruttorio oggetto di piena valutazione da parte del giudice del gravame in coerenza con il principio di acquisizione probatoria che governa l’esercizio dei poteri istruttori e che non involve alcuna problematica attinente alla interpretazione di disposizioni di legge ovvero alla sussunzione della fattispecie nella normativa di riferimento.
Nel sistema processualcivilistico vigente opera, infatti, il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova – che trova fondamento nel principio del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost., – ed in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza, comportando l’impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia, dedotte (vedi Cass. 25/2/2019 n. 5409, Cass. 25/9/2013 n. 21909).
Sempre sulla medesima linea, deve ritenersi significativa e non inficiata dalla formulata critica, anche l’ulteriore statuizione con la quale la Corte di merito ha osservato che dallo stato di separazione del (OMISSIS), acquisito in giudizio, doveva ritenersi logicamente a lui ascrivibile un punteggio di 50 punti (considerato che venivano riconosciuti cento punti per ogni figlio a carico), sul ragionamento presuntivo della sua contribuzione almeno in misura paritaria, al mantenimento della figlia minore.
La critica articolata con detto terzo motivo prospetta, dunque, un’erronea ricognizione, da parte del Provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge invocate, che appare, tuttavia – eccentrica rispetto alla statuizione frutto del vaglio delle emergenze probatorie, congruamente svolto dal giudice del merito ed al cui apprezzamento tale giudizio è riservato.
In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.
La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di – contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00.per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.