L’INPS, con la Circolare n. 74 del 04.05.2021, ha precisato che la legge di bilancio 2021 ha disposto nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva maturata nei rapporti di lavoro subordinato a part-time verticale o ciclico, valorizzando ai fini del diritto pensionistico anche il tempo non lavorato, come già avviene nel part-time orizzontale.
Nella circolare 74/2021 sono dunque indicate le modalità di applicazione della norma nel settore privato, i nuovi adempimenti per i datori di lavoro sulla gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli.
Le pensioni potranno essere liquidate in applicazione delle nuove disposizioni per decorrenze dal 1° gennaio 2021.
Le novità introdotte in materia di part-time verticale o ciclico non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del TFS – Trattamento di Fine Servizio e del TFR – Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti pubblici.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 74/2021.
INDICE
Premessa
- Quadro normativo di riferimento
- Ambito di applicazione. Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico
2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
- Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens
- Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda
- Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari
- Definizione del contenzioso pendente
- Trattamenti pensionistici
- Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a sostegno del reddito
- Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento ordinario n. 46/L è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”
L’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento e la gestione delle posizioni assicurative dalla stessa interessate.
Vengono, inoltre, indicate le modalità procedurali finalizzate all’implementazione delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro svolti nell’ambito di rapporti part-time di tipo verticale o ciclico interessati dalle presenti disposizioni.
- Quadro normativo di riferimento
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Detto testo normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.
Successivamente, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dall’articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recependo i contenuti della direttiva 97/81/CE del 15 dicembre 1997, all’articolo 1, comma 2, ne ha ulteriormente dettagliato la disciplina.
Con la circolare n. 246 del 24 dicembre 1986 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia prevedendo, in particolare, che il meccanismo di computo proporzionale debba trovare applicazione per i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore della legge di conversione 19 dicembre 1984.
Successivamente, con la circolare n. 123 del 27 giugno 2000, è stata data applicazione alla normativa recata dal D.lgs n. 61/2000 per quanto riguarda, in particolare, la determinazione del minimale orario retributivo per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il D.lgs n. 61/2000 è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che rappresenta, ad oggi, la disciplina normativa di riferimento.
Con riferimento alla valorizzazione nella posizione assicurativa dei periodi di lavoro svolti con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, la disciplina previdenziale non ha consentito, sino ad oggi, all’Istituto di riconoscere, per le gestioni private, l’accredito pieno delle settimane di contribuzione.
Ciò in ragione dell’applicazione della normativa di carattere generale in materia di accreditamento dei contributi per il diritto a pensione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
Detto articolo dispone, infatti, che: “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo […]”.
Conseguentemente, la “settimana retribuita” è risultata essere il parametro di misurazione del valore temporale accreditabile in estratto conto, pur se temperato dal rinvio al rispetto del minimale.
Peraltro con norma speciale, precisamente con l’articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, letto in combinato disposto con il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, il legislatore ha introdotto un’eccezione alla disciplina sopra illustrata per i lavoratori con IVS in una delle casse ex Inpdap, ovvero iscritti ai Fondi Speciali FS e ex Ipost – posto che le descritte gestioni beneficiano delle norme di accredito dell’anzianità contributiva e di calcolo della prestazione pensionistica proprie dei dipendenti pubblici – disponendo, al comma 2 dell’articolo 8 medesimo che, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto devono essere considerati utili per intero.
In merito alla disciplina complessivamente sopra descritta rileva anche l’attuale consolidato orientamento giurisprudenziale, che afferma la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività, non sia distinto dalla generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione.
Sulla questione, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, con la sentenza del 10 giugno 2010, nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, pronunziandosi in via pregiudiziale in applicazione dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha affermato che il principio di non discriminazione enunciato nella direttiva n. 97/81/CE, recepita dall’Italia con il citato D.lgs n. 61/2000, comporta che “l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati”.
La Corte ha statuito, quindi, che “escludendo dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione i periodi non lavorati, [si] instaura una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e lavoratori a tempo pieno e, pertanto, [si] viola il principio di non discriminazione enunciato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” e, pertanto, “la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione”.
In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione con diverse pronunce (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 24532 del 2015) ha uniformato la propria posizione a tale principio di diritto.
Tanto rappresentato, con l’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in vigore dal 1° gennaio 2021, viene superata la questione riferita alla pretesa del riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
Tale articolo, infatti, come anticipato in premessa, dispone che: “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti – in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato – e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time.
Da ciò discende che il suddetto riconoscimento non può, in ogni caso, trovare applicazione con riferimento a periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984.
Resta fermo quanto già previsto per i lavoratori del settore pubblico, di cui all’articolo 7 della legge n. 554/1988, dall’articolo 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale: “Ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero” (cfr., sul punto, la circolare Inpdap n. 61/1997 e il D.P.C.M. n. 117/1989).
L’articolo 1, comma 350, dispone inoltre che: “A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638”.
Ne deriva, pertanto, che permane la valutazione di congruità al minimale pensionistico, di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, che deriva dalla retribuzione complessivamente accreditata per il rapporto di lavoro nell’annualità considerata ovvero nel minore periodo in caso di rapporto di minore durata.
Da ciò discende inoltre che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 463/1983.
Conseguentemente l’anzianità contributiva dei periodi di attività svolta in part-time, ai fini della misura della prestazione pensionistica, va imputata nel rispetto dei parametri in vigore, proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, e determinata dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare e il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Giova precisare, inoltre, che l’implementazione opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso.
Rimane altresì confermata l’esclusione, da detto incremento, dell’anzianità contributiva ai fini del diritto dei periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.
- Ambito di applicazione. Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto ai fini del calcolo riferita ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico
Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.
Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina due fattispecie differenti.
Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione” (cfr. il successivo paragrafo 2.1).
Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).
2.1 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere
Ai sensi del citato primo alinea del comma 350, l’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi alla data di entrata in vigore della disciplina in commento.
Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato (Allegato n. 1), ovvero, da una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del 2000 (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.
Ciò consentirà all’Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
Per le istruzioni riferite ai controlli da effettuare, da parte delle Strutture territoriali, sulla documentazione ricevuta a corredo della domanda – da porre in comparazione con i dati desumibili dagli archivi dell’Istituto – nonché in relazione alla modalità operativa da osservare per l’implemento dell’anzianità contributiva, si rinvia al successivo paragrafo 4.
2.2 Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti
Ai sensi del terzo alinea del comma 350 in esame, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della norma in oggetto, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
In merito, si precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
L’applicazione della nuova disciplina ai contratti “esauriti” opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
Resta ferma, in applicazione dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui al modello allegato (Allegato n. 1) o dalla dichiarazione sostitutiva di cui al p. 2.1 (Allegato n. 2), compilata come sopra specificato e corredata dal contratto di lavoro.
Ove l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
Lo stesso lavoratore, ove abbia svolto attività lavorativa con più rapporti di lavoro con contratto part-time di tipo verticale o ciclico, potrà presentare un’unica domanda avendo cura di allegare un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.
Per le istruzioni operative riferite all’implementazione dell’anzianità di diritto, si rinvia al successivo paragrafo 4.
- Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens
La nuova norma determina per il datore di lavoro l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2021), di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.
Ciò è in linea con la disposizione del comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale in relazione alla mensilizzazione attivata con decorrenza gennaio 2005 introduce la necessità di inoltro mensile dei “dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni”.
Si illustrano, di seguito, le nuove modalità di compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:
– <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;
– <PercPartTime>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti (ad esempio, in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al 50%). La percentuale part-time subisce modifica unicamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli. Il valore va espresso in centesimi;
– <PercPartTimeMese>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Ne deriva che, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata. Il valore va espresso in centesimi;
– <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato. Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo a importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>.
Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;
– <TipoCopertura> di <Settimana>, permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D”. Si ricorda di prestare attenzione ed escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento alle intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa. Ove la settimana sia caratterizzata da giorni di aspettativa e giorni di assenza in ragione del part-time, la medesima dovrà essere valorizzata con il nuovo codice;
– <Lavorato> di <Giorno>, dovranno essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time.
Nulla è innovato con riferimento alla valorizzazione di <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, <GiorniRetribuiti> e <GiorniContribuiti> da riferirsi unicamente al tempo lavorato.
Per gli iscritti ai Fondi Speciali FS, ex IPOST, Esattoriali, Gas (il soppresso Fondo Gas viene citato unicamente nel caso debbano essere trasmesse o reinviate denunce pregresse riferite al tempo di vigenza) caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, GA, oltre alla valorizzazione di tale identificativo, dovrà essere compilato nella sezione Fondo Speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa, avendo cura di attestarsi sul parametro dei 30 giorni mensili ove il mese sia interamente non lavorato, ovvero adeguarsi a tale parametro nel determinare i giorni lavorati ed i giorni non lavorati qualora ricorrano entrambe le occorrenze nel mese.
Per i lavoratori ex ENPALS, il nuovo codice appositamente istituito “D” è da riferirsi al <TipoCoperturaGiorno>. Si ricorda di prestare attenzione nell’escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento ai giorni di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.
Nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito ad un contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare l’evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per l’implementazione del flusso.
Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese Precedente> o inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.
- Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda
In fase di prima applicazione e nelle more della definizione di uno specifico intervento procedurale che consenta una gestione automatizzata della domanda di accredito del periodo di part-time verticale o ciclico ai fini del diritto – di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 – la posizione potrà essere implementata, per i casi eccezionali volti alla definizione di una domanda di prestazione ovvero alla gestione del contenzioso pendente, utilizzando in ARPA il codice “191” – di nuova istituzione – riferito unicamente agli iscritti al FPLD.
In caso di iscritto a Fondo Speciale (diverso da FS o ex Ipost) l’implemento dovrà essere operato in FSPA tramite l’accredito per ogni anno del differenziale tra il periodo pieno (52 settimane o minore valore in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) e il minore numero di settimane dichiarate dal datore di lavoro riferite al tempo lavorato. L’acquisizione dovrà avvenire con le consuete modalità gestionali dei Fondi, cod. cess. 97 e motivo RIC ‘UD’, specificando il periodo coperto dall’implemento.
Per ciascun Fondo Speciale dovrà essere utilizzato il relativo codice come di seguito specificato:
- 721 Elett. PT vert.(diritto)
- 722 Telef. PT vert.(diritto)
- 723 Autofer. PT vert.(diritto)
- 724 Volo PT vert.(diritto)
Nessun adeguamento dovrà essere operato per lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, analogamente agli iscritti alla Gestione pubblica, l’articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale, al fine dell’acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l’estratto conto UNEX è già inclusivo del periodo riferito al tempo “non lavorato”.
L’inserimento dei descritti implementi è subordinato alla richiesta formale dell’interessato corredata dalla documentazione sopra indicata (cfr. i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2).
Si richiama l’attenzione degli operatori affinché, prima di procedere con l’inserimento in ARPA o in FSPA dei valori richiesti, venga effettuato il puntuale controllo preventivo (in collaborazione con Anagrafica e Flussi) della correttezza e completezza delle denunce SA/770, Emens, UniEmens presenti in archivio e riferite all’arco temporale su cui si andrà ad agire per effetto dell’implemento annuale da operare. Ciò al fine di realizzare l’analisi complessiva della posizione assicurativa ed escludere la presenza di flussi errati ancora non affluiti sull’estratto del lavoratore o di periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, da non conteggiare nell’implemento.
La ricognizione dei dati esistenti dovrà osservare anche quanto valorizzato nei flussi Emens/UniEmens nell’elemento <PercPartTime> (da luglio 2008) e <PercPartTimeMese> (da giugno 2012). Ciò al fine di valutare adeguatamente il rapporto tra settimane retribuite e settimane virtuali che saranno oggetto di implemento in ARPA ovvero in FSPA.
Dopo aver effettuato detta preventiva analisi, l’operatore provvederà, utilizzando i codici sopra indicati, a inserire le registrazioni annuali in relazione al numero di settimane di diritto che risulteranno dovute.
I periodi saranno esposti in estratto conto UNEX distintamente, in riga dedicata, privi di misura, con la dicitura “PT verticale da legge 178/2020” e saranno resi disponibili per le applicazioni del calcolo della pensione.
L’adeguamento dell’estratto conto in parola, con l’implemento del solo diritto, non ha effetti in relazione ai dati relativi alla misura e alla retribuzione derivanti dall’attività realmente prestata né a quanto denunciato con Emens/UniEmens dal datore di lavoro.
Ove il rapporto di lavoro perduri per l’intero anno, sempreché non debbano essere sottratti dal delta da inserire eventuali periodi di sospensione senza retribuzione, sarà sufficiente, dopo aver esaminato in “Hydra” la correttezza dei dati registrati nell’anno, ricavare il differenziale tra 52 e le settimane già montizzate.
Qualora debba farsi riferimento a frazioni di anno, ovvero sia necessario non contemplare nel differenziale i periodi di sospensione senza retribuzione, sarà necessario prestare attenzione alle settimane a cavaliere iniziali e finali di ogni mese per evitare di conteggiarle due volte in entrambi i mesi.
Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS e per l’alimentazione della posizione assicurativa riferita a periodi non interessati dal flusso, il Polo Specialistico “Pals” dovrà utilizzare il codice contribuzione “ED” (PT verticale – diritto) avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura, compresa l’indicazione del periodo “dal….al” e il numero giorni, prima di procedere alla conferma dei dati.
Le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano avranno cura di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei casi trattati.
- Copertura dei periodi in part-time mediante riscatto o versamenti volontari
È fatta salva la possibilità, prevista ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di coprire mediante riscatto o versamenti volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.
Si rinvia, in materia, alle circolari n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo 3.5 per i riscatti) e n. 29 del 23 febbraio 2006 (per i versamenti volontari).
Poiché la norma in parola non è intervenuta sulla disciplina sopra richiamata, i versamenti già effettuati, debitamente versati e accreditati ai sensi della disciplina vigente in materia di riscatto e versamenti volontari, resteranno acquisiti sulle posizioni assicurative a incremento del diritto e della misura della prestazione pensionistica, mentre potranno essere riconosciuti ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto, i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.
- Definizione del contenzioso pendente
Come sopra precisato, la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.
In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 del vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di norme che regolano l’esercizio dell’autotutela, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.
Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità contributiva all’interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all’interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l’iter di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.
In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d’archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell’implemento, la Struttura territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione.
In caso contrario, dovrà essere richiesta all’interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.
Resta fermo che l’istruttoria sopra richiamata e la conseguente implementazione della posizione assicurativa non dovranno essere effettuate ove il lavoratore sia stato destinatario di sentenza sfavorevole passata in giudicato.
- Trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma.
Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.
Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.
- Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a sostegno del reddito
Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020.
Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.
- Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in materia di part-time di tipo verticale o ciclico, non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.
a) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio
La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:
- il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
- ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
- ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
- a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
b) Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto
A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.
I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.
(Fonte: INPS)