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L’INAIL, con circolare n. 13 del 27 aprile 2021, ha fornito istruzioni circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Di seguito il testo della circolare n. 13 del 2021.

  1. Premessa

Con effetto dal 10 gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

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Come già specificato nella circolare 4 luglio 2019, n. 21, dal 2019 la riduzione non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

La riduzione continua ad applicarsi nel 2021 ad alcuni premi speciali unitari determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e ai contributi della gestione agricoltura, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie.

Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2021

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:

    1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico- scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
    2. ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
    3. ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1);
    4. ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
(1) Se le olive sono acquistate da terzi, la relativa frangitura è considerata attività industriale in quanto equiparata a quella svolta per conto terzi, pertanto si applicano i premi speciali nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Se le olive sono prodotte nel fondo del gestore del frantoio, si applica invece la tutela agricola di cui al titolo II del predetto decreto. In caso di promiscuità, si applica ugualmente la gestione agricoltura, a meno che la potenzialità e l’organizzazione produttiva dei frantoi siano di tale entità da non trovare normale rispondenza nella moderata quantità di olive prodotte nel fondo del gestore.

5. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;

6. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Misura della riduzione percentuale per il 2021

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 16,36% dal decreto 23 marzo 2021(2) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 29 settembre 2020, n. 179.

Criteri di applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che come specificato nella circolare INAIL 7 maggio 2014, n. 25 e, per i contributi in agricoltura, nella circolare congiunta INAIL n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

a) Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

Per l’anno 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da applicare nel triennio 2020-2022 nelle more del completamento della revisione tariffaria.

b) Attività iniziata da non oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147) e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”(3).

(2) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 15 aprile 2021, numero repertorio 44/2021.
(3) www.inail.it “Accedi ai servizi on line”. La modulistica è pubblicata in www.inail.it atti e documenti/moduli e modelli/assicurazione/premio assicurativo.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2021, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2019.

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2021 nella nuova misura del 16,36% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

V. anche Allegato 1 e Allegato 2

(Fonte: INAIL)

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