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Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti del settore privato

L’INPS, con Circolare n. 63 del 14.04.2021, ha fornito istruzioni in merito al congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Di seguito il testo della circolare n. 63 del 2021.

INDICE

Premessa

  1. Platea dei destinatari del Congedo 2021 per genitori
  2. Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
  3. Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave
  4. Durata e indennizzo del congedo
  5. Situazioni di compatibilità del congedo
  6. Situazioni di incompatibilità del congedo
  7. Compatibilità del congedo con il bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia
  8. Presentazione della domanda
  9. Monitoraggio della spesa
  10. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio

10.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

10.2 Datoridi lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD

10.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

10.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP

  1. Istruzioni contabili

Premessa

L’articolo 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si specifica che il comma 5 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 30/2021, ha introdotto per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’INPS non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Infine, ai sensi di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 2, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al medesimo articolo “con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo in esame, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda del congedo in argomento all’INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. Per la compilazione delle denunce contributive (ListaPosPa) si rinvia al successivo paragrafo 10.

Si precisa che è tuttora vigente anche la tutela di cui all’articolo 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M 2 marzo 2021 (cfr. la Circolare n. 2 del 12-01-2021).

È altresì rimasta in vigore, fino al 5 marzo 2021, la tutela di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis del predetto decreto-legge n. 137/2020 per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi deiD.P.C.M. 3 dicembre 2020 e D.P.C.M. 14 gennaio 2021 indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza (cfr. la circolare n. 2/2021).

Con la presente circolare, in attuazione delle novità normative sopra descritte, si forniscono le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento, che d’ora in avanti verrà denominato “Congedo 2021 per genitori”.

  1. Platea dei destinatari del Congedo 2021 per genitori

La novella legislativa prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

  1. Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 non potrà essere più fruito;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

  1. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età.

Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2, oltre al seguente requisito:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti 1), 2) e 3) della lettera e) del paragrafo precedente, anche in presenza della seguente condizione:

– chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

  1. Durata e indennizzo del congedo

Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 10.

Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del Congedo 2021 per genitori, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.

Il Congedo 2021 per genitori può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra declarate, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di Congedo 2021 per genitori sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.

Pertanto, gli eventuali ricorsi presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela.

Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.

  1. Situazioni di compatibilità del congedo

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Soggetti “fragili”

La fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del Congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

f) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

h) Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

i) Congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/2020, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).

Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

  1. Situazioni di incompatibilità del congedo

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Congedo 2021 per genitori

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c) Congedo parentale

Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021 per genitori.

L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021 per genitori.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

  1. Compatibilità del congedo con il bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, la possibilità di scegliere, per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, appartenenti alle categorie sopra richiamate, che possono accedere anche ai predetti bonus, si precisa che non risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell’ambito della stessa settimana. Conseguentemente, ove si verificasse tale situazione, se la domanda di bonus risulta presentata cronologicamente prima di quella del congedo di cui trattasi, quest’ultima sarà respinta.

La stessa regola opera tra i due genitori che si alternano nella fruizione di congedo e bonus per la cura dei figli.

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

  1. Presentazione della domanda

Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di dettaglio per la presentazione della domanda di Congedo 2021 per genitori.

A tal proposito, si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30/2021, e purché ricompresi all’interno del periodo di durata individuato nelle documentazioni di cui al paragrafo 2 della presente circolare.

La domanda potrà essere presentata altresì per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al rilascio della specifica procedura di domanda del congedo di cui trattasi.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.

Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.

  1. Monitoraggio della spesa

I benefici di cui ai commi da 2 a 7 del citato articolo 2 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021.

In conformità al suddetto comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

  1. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio

10.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

– se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

– se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a partire dal periodo di competenza aprile 2021, dovrà essere valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:

– S123 (evento MZ2), avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”;

Al fine di procedere alla sistemazione degli eventi – e dei relativi conguagli – riferiti ad eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 151/2001) fruiti dal 1° gennaio 2021 (convertibili come da indicazioni di cui al precedente paragrafo 4), il datore avrà cura di inviare i flussi di regolarizzazione secondo le modalità in uso.

10.2 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD

I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le indennità relative ai Congedi 2021 dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l’elemento <CodiceRetribuzione> con il codice 3 che assume la nuova denominazione “Congedo COVID-19 Genitori” unitamente al nuovo elemento di “CodAgio” Q3 “DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021”.

Per la sistemazione degli eventi riferiti ad eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 151/2001) fruiti dal 1° gennaio 2021 fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica convertiti a domanda degli interessati, il datore di lavoro potrà modificare i flussi già trasmessi secondo le modalità in uso. A titolo esemplificativo i flussi relativi al primo trimestre 2021 potranno essere modificati entro il 31 maggio 2021.

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa modificare gli eventi indicati nei flussi trasmessi, per i quali il lavoratore abbia presentato secondo le indicazioni del paragrafo 4 della presente circolare la richiesta di conversione dei congedi, il datore medesimo provvederà a rappresentare l’impossibilità di modificare i flussi già trasmessi, sia alla sua struttura territoriale INPS di riferimento, sia al lavoratore.

Si ricorda che per gli eventi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.

10.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per tali lavoratori vengono istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell’elemento V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:

Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con Tipo Evento MZ2, di cui al precedente paragrafo 10.1, da indicare in Uniemens <PosContributiva>.

10.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP

I lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, non devono presentare domanda all’INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione dei congedi di cui all’oggetto deve essere effettuata nella ListaPosPA con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 utilizzando il seguente Tipo Servizio:

I trattamenti economici relativi al congedo di cui all’articolo in oggetto, corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

La contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP, è dovuta anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.

Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al messaggio n. 2968/2020.

Al fine di una corretta valorizzazione degli eventi di cui alla presente circolare, riferiti ad eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (ordinari di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 151/2001) fruiti dal 1° gennaio 2021 (convertibili come da indicazioni di cui al precedente paragrafo 4), si dovranno inviare elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento di quanto precedentemente inviato e analoghi elementi con la corretta esposizione dei codici di cui sopra, secondo le modalità di compilazione in uso.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato, per il riconoscimento delle indennità Congedo 2021 per genitori di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 30/2021, si istituiscono, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, nuovi conti dedicati, come di seguito illustrato.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato per i quali è possibile, riconoscere loro il beneficio mediante pagamento anticipato da parte del datore di lavoro, quando trattasi di azienda ammessa ad utilizzare il sistema del conguaglio, la procedura di ripartizione degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà gli oneri, in relazione al codice causale dichiarato dalle aziende (Codice causale “S123” evento “MZ2”),secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 10.1) al conto di nuova istituzione:

GAT30202 – onere per le indennità “Congedo 2021 per genitori” ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni per sospensione della didattica a distanza (DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena o con figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura – art. 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021, anticipate dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio.

Per quanto riguarda gli oneri per le indennità in argomento riferite ai lavoratori agricoli (cfr. il paragrafo 10.2) e ai lavoratori iscritti alla gestione pubblica dipendenti da datori di lavoro privati (cfr. il paragrafo 10.3), gli stessi saranno rilevati al medesimo conto.

Per quanto riguarda, invece il riconoscimento dell’indennità mediante pagamento diretto ai beneficiari, si istituisce il conto di seguito indicato:

GAT30201 – onere per le indennità “Congedo 2021 per genitori” ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni per sospensione della didattica a distanza (DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena o con figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura – art. 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021, corrisposte direttamente.

Per la rilevazione contabile del debito verso i beneficiari delle prestazioni si farà riferimento al conto già in uso GAT10161.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

“03252”– “Somme non riscosse dai beneficiari – indennità per Congedo 2021 per genitori” art. 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:

GAT24201 – per il recupero e il rentroito dell’indennità di “Congedo 2021 per genitori” ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni per sospensione della didattica a distanza (DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena o con figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura – art. 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1182” – “Recupero dell’indennità “Congedo 2021 per genitori” di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021 – GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Ai fini della imputazione della contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di astensione lavorativa per Congedo 2021 per genitori di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, si istituisce il seguente nuovo conto:

GAT32201 – onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità per “Congedo 2021 per genitori” lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni per sospensione della didattica a distanza (DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena o con figli con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura – art. 2, commi 2 e 3, Decreto-Legge n.30/2021.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti a cura della Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato).

(Fonte: INPS)

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