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L’INPS, con il Messaggio n. 1452 del 08.04.2021, ha fornito indicazioni circa la liquidazione della indennità una tantum di 2400 euro prevista dal decreto Sostegni (D.L. 1 aprile 2021 n. 44) all’art. 10, comma 1 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

In particolare il comma 1, dell’articolo 10 del decreto Sostegni (contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) recita quanto segue:

1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.”

Di seguito il testo del Messaggio 1452/2021.

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L’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021 n. 44 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le categorie di lavoratori interessate dal richiamato articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni sono: i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo. In attuazione della disposizione sopra richiamata, si precisa che si è provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del citato decreto legge n. 137/2020, appartenenti alle sopra richiamate categorie.

(Fonte: INPS)

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