L’INPS, con la Circolare n. 51 del 26.03.2021, ha fornito istruzioni operative sulla presentazione delle domande per l’indennità di mobilità in deroga concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale della Regione Sicilia che abbiano cessano la NASPI.
Di seguito il testo integrale della circolare n. 51/2021.
- Premessa e quadro normativo
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in sede di conversione, ha introdotto l’articolo 1-bis nel DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, che a sua volta inserisce, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-bis, il quale prevede per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione Siciliana l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251 dello stesso articolo, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 126/2020) e il 31 dicembre 2020, per una spesa massima complessiva pari a € 7,4 milioni. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
La Regione Siciliana concede l’indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 251-bis, della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 dalla legge n. 126/2020.
- Ambito di applicazione e beneficiari della prestazione
Come anticipato, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga può essere decretata da parte della Regione Siciliana, per un periodo massimo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel proprio territorio, che cessino di percepire l’indennità di disoccupazione denominata NASpI nell’anno 2020 medesimo.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
- Calcolo della prestazione
Su conforme indicazione ministeriale, la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Si ricorda che gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
- Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria
In analogia a quanto previsto dall’articolo 1, comma 253, ultimo periodo, per la prestazione di cui al comma 251 del medesimo articolo della legge n. 145/2018, la Regione può concedere il trattamento pari alla mobilità in deroga di cui al comma 251-bis del medesimo articolo nel limite massimo di spesa, che ai sensi del comma 251-bis è pari a € 7,4 milioni per l’anno 2020, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, la Regione dovrà richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge n. 145/2018, la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, la stessa dovrà inviare alla Direzione regionale INPS della Sicilia, territorialmente competente, con posta certificata (PEC), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione delle seguenti informazioni: data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà decorrere dal 14 ottobre 2020;
data di fine dell’indennità concessa, che dovrà essere al massimo pari al 31 dicembre 2020;
stima del costo prevista: l’importo medio mensile dell’indennità per l’anno 2020 è pari a € 1.929 comprensivo di copertura figurativa e ANF.
I suddetti dati dovranno essere utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria dell’indennità.
La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame da parte della Direzione regionale INPS della Sicilia, al solo fine della valutazione circa la sostenibilità finanziaria del trattamento pari alla mobilità in deroga, sulla base delle risorse disponibili.
La Direzione regionale INPS della Sicilia, laddove riscontrasse incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione Siciliana.
Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole relative richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione Siciliana annullare, con comunicazione a mezzo PEC, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione stessa, che conseguentemente potrà annullare la richiesta.
- Flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga
La Regione Siciliana, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potrà procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento in parola.
La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “30002”. In considerazione della necessità per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria precedentemente valutata e comunicata alla medesima Regione, verrà verificato che l’importo stimato del singolo decreto sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti.
Al fine di consentire tale controllo, ogni file xml inviato per il tramite della procedura “SIP” dalla Regione dovrà contenere un unico decreto che fa riferimento al decreto convenzionale “30002”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in “SIP” di file xml contenenti più decreti facenti riferimento al decreto convenzionale “30002”.
Successivamente all’invio in “SIP” del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, alla Direzione regionale INPS della Sicilia, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria precedentemente comunicata dall’INPS.
Per effettuare tale controllo, la Direzione regionale INPS della Sicilia dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal “SIP”, con l’importo di sostenibilità finanziaria precedentemente comunicato. Se tale confronto avrà esito positivo, la medesima Direzione regionale procederà con la validazione in “SIP” del decreto trasmesso dalla Regione Siciliana, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali competenti per i successivi adempimenti.
- Istruzioni operative e modalità di pagamento
Il pagamento dell’indennità pari alla mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. Per erogare la prestazione le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione Siciliana la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, il codice intervento “193”.
L’operatore della Struttura territoriale competente dovrà prestare particolare attenzione nel liquidare le prestazioni concesse per i lavoratori che hanno terminato la NASpI nell’anno 2020, i cui nominativi sono rintracciabili nel “SIP” con l’indicazione, oltre al periodo concesso, anche del decreto convenzionale “30002”.
Si ribadisce che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione in “SIP” del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza della Regione Siciliana, contenente i nomi dei beneficiari e il periodo riconosciuto.
L’operatore della Struttura territoriale competente, come sopra anticipato, dovrà controllare che il nominativo abbia cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020.
Nel caso in cui non sussista tale condizione, l’operatore non potrà procedere al pagamento della prestazione e dovrà altresì darne riscontro alla Direzione regionale INPS della Sicilia, la quale, a sua volta, provvederà a informare la Regione Siciliana che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.
Si ricorda altresì che l’operatore della Struttura territoriale competente dovrà inserire manualmente la data di decadenza, che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione Siciliana.
Si rammenta, infine, che la percezione dei trattamenti in deroga dà titolo all’accredito della
contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare.
- Monitoraggio
L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui sarà evidenziata, per la Regione Siciliana, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, il cui ammontare sarà basato sulla spesa complessiva del decreto, calcolata utilizzando come costo medio mensile della prestazione la somma di € 1.929, comprensiva di oneri, moltiplicata per il numero di mesi concessi.
- Cumulabilità e compatibilità
In merito alla cumulabilità e alla compatibilità della prestazione in argomento si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria. Si precisa che, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità pari alla mobilità in deroga in forma anticipata in unica soluzione, in quanto ciò non è previsto dalla norma in esame.
- Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della misura prevista dall’articolo1, comma 251-bis, della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 dalla legge n. 126/2020, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali a sostegno delle gestioni previdenziali (GIAS), contabilità separata GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, si istituisce il seguente conto:
– GAU30375 per il trattamento della mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa della Regione Sicilia – articolo 1, comma 251-bis, della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 dalla legge n. 126/2020.
L’onere sarà rilevato contabilmente in maniera automatizzata dalla procedura dei pagamenti accentrati. Il conto di debito di riferimento da utilizzare in contropartita ai sopra riportati conti di uscita sarà quello in uso GPA10052.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al nuovo conto di entrata:
– GAU24375 recuperi e re-introiti relativi al trattamento di mobilità in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa della Regione Sicilia – articolo 1, comma 251-bis, della legge n. 145/2018, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 104/2020 dalla legge n. 126/2020.
Detto conto sarà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, al già presente codice di bilancio 1081 – indebiti relativi alle indennità di mobilità, da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare questi ultimi al conto GPA00069.
Infine, con riferimento alle somme eventualmente non riscosse dai beneficiari, nonché alle prestazioni e alle partite che a fine esercizio risultino da definire, si utilizzerà il conto già in uso GPA10031, con codice di bilancio 3038 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni indennità di mobilità – GA.
(Fonte: INPS)