L’INPS, con il Messaggio n. 1296 del 26.03.2021, ha fornito chiarimenti circa il bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui all’art. 2, comma 6, del D.L. n. 30/2021 che ha introdotto la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di tali servizi o per servizi integrativi per l’infanzia e per i figli conviventi minori di anni 14.
Di seguito il testo integrale del Messaggio 1296/2021.
- Premessa
Il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge (cfr. l’articolo 2, comma 6).
- Beneficiari e misura del bonus
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici
– infermieri (inclusi ostetrici);
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione, si comunica che l’Istituto sta già provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande.
(Fonte: INPS)