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Entra oggi in vigore il Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con Allegato 1 e Allegato 2) che contiene “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”.

Per quanto concerne la normativa che riguarda il mondo del lavoro illustriamo di seguito una sintesi delle novità:

BLOCCO DEL LICENZIAMENTI (ART. 8)

Sono state prorogate al 30 giugno 2021 le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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Sono invece state prorogate al 31 ottobre 2021 le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che utilizzano le nuove 28 settimane di assegno ordinario, cassa integrazione in deroga (CIGD) e per il settore agricolo (CISOA).

Il Decreto Sostegni prevede altresì deroghe al divieto in caso di

  • cessazione definitiva dell’impresa;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società;
  • accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo;
  • fallimento, quando non è previsto l’esercizio provvisorio.

CIGO – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA SENZA CONTRIBUTI ADDIZIONALI (ART. 8)

È stata prorogata di altre 13 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio azzeramento del contatore per la CIGO.

CIGD – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E ASSEGNO ORDINARIO, LEGATI ALL’EMERGENZA COVID (ART. 8)

Proroga di altre 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La procedura è stata però semplificata: tutto transiterà attraverso “UniEmens-Cig”, mediante il quale si trasmetteranno all’INPS tutti i dati necessari al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

CISOA – CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE PER OPERAI AGRICOLI  (ART. 8)

Proroga di 120 giorni per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO (ART. 10)

È riconosciuta un’ulteriore indennità una tantum di € 2.400 ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare della situazione emergenziale da covid-19.

È, inoltre, riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021:

  • dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.3.2021);
  • dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.3.2021);
  • intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.3.2021);
  • autonomi privi di partita IVA con contratti occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti.

È, infine, riconosciuta un’indennità pari a € 2.400 agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo in possesso di specifici requisiti.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI (ART. 10)

Il Decreto Sostegni riconosce una indennità di importo variabile tra i 1200 e i 3600 Euro.

CONTRATTI A TERMINE: PROROGHE E RINNOVI (ART. 17)

È prorogata la deroga in materia di causale dei contratti a termine: fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile per le imprese rinnovare e prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato in deroga alle condizioni previste.

La novità ha efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.3.2021) e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI (ART. 16)

Dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.3.2021) e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l’indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACULTURA – ESONERO CONTRIBUTIVO (ART. 19)

L’esonero contributivo, già previsto per il mese di dicembre 2020, è riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021.

LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ (ART. 15)

Tutte le tutele già previste sono prorogate fino al 30 giugno 2021

AUTONOMI E PROFESSIONISTI – FONDO ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ART. 3)

Il Decreto Sostegni ha incrementato il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano:

  • percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000;
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

REDDITO DI CITTADINANZA CASI DI SOSPENSIONE (ART. 11)

Per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di € 10.000 annui, il reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

REDDITO D’EMERGENZA (ART. 12)

È stato rinnovato per altre 3 mensilità (marzo, aprile, maggio 2021) ed è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari.

REDDITO ULTIMA ISTANZA (ART. 13)

È stato incrementato il Fondo Reddito Ultima Istanza di 10 milioni di Euro ai fini del riconoscimento delle indennità relative al mese di maggio 2020.

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