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Congedo obbligatorio e facoltativo per padri lavoratori

Congedo obbligatorio e facoltativo per padri lavoratori

L’INPS, con il Circolare n. 42 del 11.03.2021, ha fornito informazioni sulla proroga del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 e sull’ampliamento della tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 42/2021.

INDICE

  1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre
  2. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio
  3. Copertura della spesa e istruzioni contabili

Premessa

L’articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 – si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre).

Inoltre, per effetto del medesimo articolo 1, comma 363, lettera b), della legge n. 178/2020, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

L’articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha invece modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

  1. Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021 e ampliamento da sette a dieci giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre

Le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) comportano:

– la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);

– l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. il messaggio n. 679/2020).

All’istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 363, lettera c), della citata legge n. 178/2020 ha altresì prorogato, per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

  1. Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio

L’articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale”. Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”.

Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale” generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

a) nel caso di nascita avvenuta il 5 gennaio 2021 e di decesso avvenuto il 10 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di dieci giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo;

b) nel caso di nascita avvenuta il 26 dicembre 2020 e di decesso avvenuto il 2 gennaio 2021 (entro dieci giorni dalla nascita compresa), il padre ha diritto di fruire di sette giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo (essendo la nascita avvenuta nell’anno 2020).

c) in caso di minore nato il 10 dicembre 2020:

– se il decesso è avvenuto il giorno 19 dicembre 2020, il padre ha diritto alla tutela dei congedi in argomento (sette giorni di congedo obbligatorio più uno di congedo facoltativo) da fruire entro il 10 maggio 2021;

– se il decesso è avvenuto il 20 dicembre 2020 (o altro giorno successivo) il diritto alla tutela del padre non sussiste in quanto, essendo trascorsi dieci (o più) giorni dalla nascita compresa, il decesso non è avvenuto nel periodo di morte perinatale;

d) In caso di adozione/affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da prendere a riferimento in caso di decesso è quella della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Pertanto, nel caso di minore nato il 3 gennaio 2021 e adottato/affidato con ingresso in famiglia/Italia in data 7 gennaio 2021:

– se il decesso è avvenuto tra il 7 gennaio e il 12 gennaio 2021 (ossia tra la data di ingresso in famiglia o in Italia e l’ultimo giorno del periodo di morte perinatale) il padre adottivo/affidatario ha diritto alla tutela dei congedi di cui trattasi;

– se il decesso è avvenuto tra il 13 gennaio e il 16 gennaio 2021 (o altro giorno successivo) la tutela non spetta al padre adottivo/affidatario in quanto il periodo di morte perinatale decorre dalla nascita del minore e non dalla data di ingresso in famiglia o in Italia.

  1. Copertura della spesa e istruzioni contabili

L’articolo 1, comma 364, della legge n. 178/2020 dispone che all’onere derivante dal comma 363 della legge medesima, valutato in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla stessa legge di bilancio per l’anno 2021.

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel messaggio n. 12129/2013.

Con l’occasione, è data una più puntuale denominazione ai conti già in uso, istituiti con i messaggi sopra citati, che riportano in essa gli estremi dei recenti aggiornamenti normativi.

(Fonte: INPS)

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