L’ANPAL, con Nota integrativa del 10 marzo 2021, ha precisato che al termine del percorso formativo svolto dal lavoratore l’azienda deve rilasciare un certificato nel rispetto delle linee guida approvate dal decreto del 5.1.2021 e laddove ciò non sia possibile deve rilasciare l’attestato di messa in trasparenza delle competenze, compilato coerentemente con l’impianto logico-metodologico definito ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2013.
La nota integrativa di cui sopra rientra nell’ambito del riconoscimento del contributo ai datori di lavoro che accedono al Fondo Nuove Competenze.
Di seguito il testo integrale della nota integrativa ANPAL.
Con la presente nota l’Avviso FNC è integrato e modificato con riferimento agli aspetti di seguito rappresentati.
- MODALITÀ DI MESSA IN TRASPARENZA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
Con riferimento all’art. 1 dell’Avviso FNC (Finalità e oggetto dell’intervento) e all’art. 7.2. (Richiesta di saldo), sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si indicano le seguenti modalità di applicazione del Decreto Legislativo 13/2013 nell’ambito del Fondo Nuove Competenze (FNC).
Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 09.10.2020 e dal conseguente Avviso FNC, il progetto formativo deve essere elaborato rispettando determinati vincoli. Nello specifico, esso deve dare evidenza, tra l’altro dei seguenti aspetti:
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
In considerazione della ratio della norma istitutiva del FNC (art. 88 del Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i.) e del relativo Decreto interministeriale di attuazione, tenuto conto dei diversificati fabbisogni formativi espressi dalle imprese, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province Autonome, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
a) La progettazione per competenze degli interventi deve essere coerente nell’impianto logico e metodologico con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio Nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, facendo riferimento o alle qualificazioni ricomprese o ai descrittivi dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
Possono, quindi, essere presentati anche progetti che prendono a riferimento competenze e relative attività e risultati attesi ricompresi nelle ADA componenti l’Atlante lavoro senza essere vincolati alle competenze di un dato Repertorio regionale.
È possibile, dunque, descrivere attività e/o competenze obiettivo dei percorsi non ricomprese nel Repertorio e nell’Atlante rispettando le “logiche” e la metodologia descrittiva dell’Atlante e del Repertorio Nazionale e, laddove esistenti, facendo riferimento ai quadri di riferimento comunitari delle competenze (quali ad esempio: il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); il Quadro europeo per le competenze digitali (DigComp); il Quadro europeo delle competenze ICT (e-CF)).
b) Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le regole di sistema definite dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 e dalle derivanti Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021.
In considerazione dell’approccio graduale e progressivo con il quale si sta realizzando la messa a regime del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con riguardo all’attestazione finale, si ritiene necessario operare una distinzione tra attestazioni e certificazioni (così come già previsto dall’avviso e richiamato nelle FAQ): entrambe le tipologie sono ritenute ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo e dovranno essere prodotte nella richiesta di saldo.
Nello specifico, in via ordinaria e ove possibile, in esito al percorso dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze rilasciati sulla base dei modelli di cui alle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 202, compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013.
Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell’ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati, ossia attestati di messa in trasparenza delle competenze compilati in coerenza con l’impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del decreto 13/2013 e delle Linee guida sopra citate. Gli attestati devono fare riferimento agli standard professionali e formativi definiti nel Repertorio Nazionale senza dover essere necessariamente identificati come una delle qualificazioni del Repertorio stesso, pertanto indicheranno le qualificazioni presenti nel repertorio stesso o, in assenza, le ADA dell’Atlante del Lavoro e delle qualificazioni (specificando le attività e i risultati attesi) o, con riferimento a percorsi di tipo trasversale e linguistico indicheranno i quadri di riferimento comunitari delle competenze, laddove esistenti.
Al fine di garantire, pertanto, ai lavoratori la massima trasparenza e spendibilità degli apprendimenti maturati e con la medesima finalità e logica delle attestazioni in esito ai tirocini extracurriculari, l’attestato di messa in trasparenza delle competenze deve contenere un set minimo di informazioni, così come specificate nell’Allegato 6 alla presente nota: (denominazione dei soggetti coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze; denominazione del percorso di sviluppo delle competenze; dati della persona a cui è rilasciata l’attestazione; informazioni relative al percorso; informazioni relative agli apprendimenti conseguiti, luogo data e firma).
Tali informazioni minime possono essere oggetto di integrazione (dati e informazioni aggiuntive rispetto al set minimo) o a esse può essere allegato un eventuale ulteriore attestato rilasciato dal soggetto formativo/impresa se previsto.
L’attestato potrà essere redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 7 alla presente nota, il quale costituisce un format esemplificativo e non vincolante.
Si ritiene utile infine precisare che, a differenza dei certificati, aventi forza di valore di atto pubblico nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, gli attestati di messa in trasparenza delle competenze hanno valore di atto privato e costituiscono documentazione utile spendibile quale evidenza nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto 13/2013).
Le sopra esposte indicazioni si applicano a tutti i progetti presentati nell’ambito dell’avviso FNC, inerenti sia a domande già presentate alla data della presente nota integrativa sia a istanze successivamente presentate.
Si rinvia per il resto delle informazioni alla nota integrativa disponibile cliccando sul link e al sito istituzionale ANPAL.
(Fonte: ANPAL)