L’INL, con nota n. 413 del 10.3.2021, ha fornito un importante chiarimento in materia di deroghe alla disciplina generale del contratto a termine per le attività stagionali, confermando la possibilità per la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle indicate dal Dpr 125/1963.
Si rammenta che le attività stagionali hanno sempre goduto di un regime particolare. Senza andare troppo indietro nel tempo, basterà evidenziare che già nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2015, prima del decreto Dignità, i contratti a termine per attività stagionali erano esentati dal limite complessivo di durata massima dei contratti tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, dal limite quantitativo e dal cosiddetto stop and go.
Da ultimo il decreto Dignità, che ha reintrodotto l’obbligo della causale oltre i 12 mesi e per i rinnovi, ha esentato anche da tale obbligo i contratti stipulati per attività stagionali, con disposizione applicabile anche ai contratti stipulati a scopo di somministrazione.
In particolare, i quesiti sottoposti all’Ispettorato riguardano:
– la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
– la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
Di seguito il parere dell’Ispettorato.
Preliminarmente si ricorda che, nell’ambito della disciplina del lavoro a termine, sono previste diverse deroghe proprio in riferimento alle attività stagionali, le quali sono individuate attraverso un ripetuto richiamo all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. L’art. 21 in questione stabilisce che “le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”. L’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 appare dunque utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis). Inoltre, in relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, basti richiamare quanto già esplicitato in precedenti interpelli del Ministero in materia (n. 15 del 20 maggio 2016 e n. 6 del 2 ottobre 2019), ovvero che il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 “avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo. Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015”. Infine, quanto alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.
(Fonte: INL)