L’INAIL ha pubblicato la guida sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con l’intento di permettere il facile riconoscimento di quei comportamenti qualificabili come molestie fisiche o ricatti, sul posto di lavoro da parte di colleghi, superiori e datore di lavoro.
A norma dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 vengono considerate molestie “tutti quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.
Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati nell’ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo svolgimento e all’estinzione del rapporto di lavoro.
Sempre l’articolo 26, comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. 198/2006 considera assimilate alle discriminazioni le molestie sessuali, cioè “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono considerate discriminazione anche quei trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti offensivi descritti o di esservisi sottomesso”.
Come è noto, i datori di lavoro sono tenuti, a norma dell’art. 2087 del codice civile, “ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.
Secondo la guida INAIL per riconoscere una molestia sessuale occorre definirne i tratti essenziali, e nello specifico: molestie fisiche: toccare, abbracciare, baciare, fissare; molestie verbali: allusioni sessuali, commenti, scherzi, battute a sfondo sessuale; molestie informatiche: messaggi, email o sms offensivi o sessualmente espliciti, avances inappropriate od offensive sui social network, ecc.
Vengono altresì presi in considerazione dalla guida anche gli atti di violenza psicologica come grida, offese, esclusione da eventi sociali, assegnazione a mansioni dequalificanti, ecc.
Tutti i comportamenti qualificabili come molestie oltre ad avere rilevanza penale hanno conseguenze di natura economica poiché sono causa di disturbi alla salute dei lavoratori che si riflette ovviamente sulla organizzazione del lavoro (assenze, calo della produttività, ecc).
La guida si conclude poi con le possibili soluzioni che i datori di lavoro potranno adottare per prevenire ed evitare simili situazioni.