Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4056, ha ribadito il principio secondo cui in caso di risarcimento per licenziamento illegittimo alla quantificazione del danno, costituita dalle retribuzioni maturate dal giorno del provvedimento fino a quello della effettiva reintegrazione, va detratto l’aliunde perceptum – ossia l’importo costituito dalle (eventuali) retribuzioni percepite dal lavoratore nel medesimo periodo.

I FATTI DI CAUSA

La vicenda all’esame della Corte Suprema riguardava i seguenti fatti.

La società datrice di lavoro (…) proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 31.5.2008 al lavoratore con ordine di riammissione in servizio e aveva condannato la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 17.9.2008 fino all’effettiva reintegra;

Advertisement

Il risarcimento del danno doveva essere riconosciuto fino al 24.1.2014, data in cui la società aveva invitato senza esito il (OMISSIS) a riprendere servizio, e che la sua liquidazione, per il periodo dal 17.9.2008 al 24.1.2014, era da parametrare alle retribuzioni perdute con detrazione dell’aliunde perceptum, eccepito dalla società sin dal primo grado e rappresentato da quanto percepito dal lavoratore nello stesso periodo quale insegnate di educazione fisica presso scuole pubbliche;

L’attività svolta dal lavoratore in favore della società era comunque incompatibile con quella di dipendente pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 53.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il lavoratore nella parte in cui dall’importo spettantegli quale risarcimento doveva essere detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni percepite nel medesimo periodo come insegnante in una scuola pubblica.

Sosteneva il lavoratore ricorrente che “si detrae, dal risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute per l’inadempimento datoriale, quanto il lavoratore abbia guadagnato altrove utilizzando il tempo reso libero dal licenziamento secondo il principio della compensatio lucri cum damno”. Tuttavia, sempre ad avviso del lavoratore “la compensazione trova applicazione solo se, e nei limiti in cui, sia il danno che l’incremento patrimoniale o comunque il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dallo stesso fatto, il quale abbia in sé l’idoneità a produrre entrambi gli effetti. In altri termini, la riduzione del risarcimento opera solo se e nei limiti in cui quel lavoro sia temporalmente incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa dal licenziamento. Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui l’altro lavoro, produttivo di reddito, opposto in compensazione, sia temporalmente compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa. Sulla base di tali argomenti, sostiene che nel periodo 2006/2008 del contratto di lavoro a progetto, solo ex post ritenuto di lavoro subordinato per effetto del riconoscimento giudiziale, la prestazione lavorativa era stata resa in modo temporalmente compatibile con quella di lavoro a termine resa in favore della pubblica amministrazione”.

IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE SUPREMA

Tale doglianza è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Suprema, come segue.

In questa sede, si legge nella sentenza 4056/2021, in cui si discute “del risarcimento del danno relativo al periodo successivo alla cessazione della prestazione lavorativa svolta dal (OMISSIS) a favore di (OMISSIS), la questione riguardante la presunta compatibilità nel periodo pregresso tra prestazione di lavoro a progetto e quella che il (OMISSIS) assume di avere reso quale dipendente pubblico nello stesso periodo suppone che il tema (compatibilità del lavoro a progetto e rapporto di lavoro pubblico reso nello stesso periodo) fosse stato già introdotto e trattato in giudizio, mentre nulla risulta dalla sentenza impugnata e quindi la questione è nuova e inammissibile in questa sede”. Ne consegue che, “non essendovi accertamento in sede di merito circa il presupposto posto a base dell’argomento addotto, nessuna conseguenza può trarsi, neppure a livello presuntivo, circa la non operatività della compensazione per essere distinti il danno prodotto dall’inadempimento datoriale e l’incremento patrimoniale derivante dalla percezione di un’altra retribuzione, in questo caso riferibile ad un rapporto di lavoro pubblico”.

Trova così applicazione il principio generale per cui le erogazioni patrimoniali commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, qualificate come risarcitorie, consentono la detraibilità dell’aliunde perceptum che il lavoratore possa avere conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa e in tale ambito non può non rientrare la percezione delle retribuzioni di cui si discute.

La Corte Suprema ha quindi rigettato il ricorso per cassazione così proposto.

Advertisement