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Agevolazioni asili nido pubblici e privati o supporto presso abitazione

Contributo per la frequenza di asili nido pubblici e privati

L’INPS, con il Messaggio n. 802 del 24.02.2021, ha fornito informazioni circa la presentazione della domanda relativa alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per il supporto presso la propria abitazione.

Di seguito il testo del messaggio 802/2021.

  1. PREMESSA

Si comunica che è stata rilasciata la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022.

In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell’allegazione della ricevuta di pagamento.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus nido e forme di supporto presso la propria…”.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2020, per la quale sia presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità da settembre a dicembre 2020, la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda 2021 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno 2021.

  1. ISEE E IMPORTI DEL CONTRIBUTO

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall’anno 2020 l’importo del contributo in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE): un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

Pertanto, il contributo asili nido, in assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire da tale data verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.

Anche nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può tuttavia regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, in una delle modalità indicate dall’Istituto: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di presentazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

(Fonte: INPS)

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