La Corte Suprema, con Ordinanza n. 2472 del 2021, in tema di tassazione del risarcimento del danno non patrimoniale da qualificazione professionale ha affermato che gli importi così corrisposti non avendo carattere retributivo (ai sensi del TUIR Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1986, articolo 49, comma 1) non sono soggetti a tassazione.
Questo proprio perché al danno non patrimoniale alla professionalità, non avendo carattere retributivo, non si applica il disposto di cui all’articolo 51 TUIR e articolo 6, comma 2 TUIR secondo cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, salva la possibilità del lavoratore di dimostrare che l’indennità si riferisca a voci di risarcimento puro; prova che, nel caso in esame, il lavoratore non aveva fornito.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti (Cass. n. 24585 del 2019).
Ne consegue che tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione (Cass. n. 2549 del 2011; Cass. n. 29579 del 2011; Cass. n. 5108 del 2019).