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L’INPS, con il Messaggio n. 689 del 17.02.2021, ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità di fruizione della NASPI anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nell’attuale periodo di vigenza del divieto di licenziamenti, in attuazione di un accordo collettivo aziendale sottoscritto (anche) da una sola delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ecco il testo del messaggio n. 689/2021.

L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tale previsione è contenuta altresì nell’articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.

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Sono stati evidenziati dubbi interpretativi da parte delle Strutture territoriali circa l’espressione utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

In particolare, è emerso che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla tematica si fa presente che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

(Fonte: INPS)

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