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L’INPS, con il Messaggio n. 304 del 25.01.2021, ha fornito istruzioni circa le modalità di presentazione della domanda relativa ai trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da covid-19.

Ecco quanto si legge nel messaggio n. 304/2021.

  1. Premessa e quadro normativo

Con la Circolare-numero-115-del-30-09-2020 sono state illustrate le innovazioni che, in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte dal DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Tra le varie misure di sostegno al reddito, l’articolo 19 del citato decreto ha previsto una particolare tutela per i lavoratori – domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio – che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

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In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

Si ricorda che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale (sostegno al reddito) esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni.

I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020.

Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi. La predetta autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui al presente messaggio (Allegato 1), dovrà essere allegata in formato “pdf”.

 In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, in applicazione della disciplina come da ultimo declinata dall’articolo 12, comma 6, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro. Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.

Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (al riguardo si rimanda alle indicazioni fornite con le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017).

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale (sostegno al reddito)

di cui trattasi e si forniscono le relative istruzioni operative.

Si rinvia per il resto delle informazioni sulla presentazione della domanda relativa trattamenti di sostegno al reddito al testo integrale del Messaggio n. 304 del 25.01.2021 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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