Esonero versamento contributi per aziende che non richiedono CIG
L’INPS, con il Messaggio n. 4781 del 21.12.2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, come previsto dall’art. 3 del Decreto agosto (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Ecco quanto si legge nel Messaggio n. 4781 del 2020.
Con il Messaggio n. 4254 del 13.11.2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens.
Successivamente, con il Messaggio 4487 del 27.11.2020, a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, sono state fornite alle medesime ulteriori precisazioni che vengono qui di seguito riepilogate e integrate:
i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
d) l’importo dell’esonero;
il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA);
in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
come precisato nel Messaggio n. 4254 del 13.11.2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’ esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla Circolare n. 9 del 2017 nella quale è specificato che “la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale”.
(Fonte: INPS)