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L’INPS, con la Circolare n. 146 del 14.12.2020, ha fornito istruzioni riguardanti l’indennità una tantum e indennità onnicomprensiva previste per talune categorie di lavoratori al fine di fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da covid-19.

Di seguito le istruzioni INPS.

1. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, all’articolo 9, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – l’erogazione una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro. In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” di cui all’articolo 15 del citato decreto Ristori sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto- legge n. 157 del 2020, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS, secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.

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2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020.

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 157 del 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che non siano, alla medesima data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.

La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 157 del 2020 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, la richiamata disposizione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto – come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che non siano – alla data del 30 novembre 2020 – titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente. Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 30 novembre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La Tabella codici ATECO che riporta i codici per i quali può essere concessa l’indennità in questione, è inserita nella Circolare n. 146 del 14.12.2020, disponibile cliccando sul link.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità della indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.

Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il citato articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020, al comma 3 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori individuate alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificato.

I successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riferiti ai lavoratori che non hanno già fruito dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge n. 157 del 2020.

3.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020. L’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’ indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per questa categoria si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all’articolo 30 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’ indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 157 del 2020.

Il medesimo articolo 9, comma 3, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva dell’importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8). Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 157 del 2020.

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 – siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020.

Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020.

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 157 del 2020.

L’articolo 9, comma 3, alla lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi – gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 157 del 2020.

L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del richiamato articolo 9, comma 5.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 2 della presente circolare.

5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020.

Il richiamato articolo 9, al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 30 novembre 2020 di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Ai sensi del medesimo articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020, l‘indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. Cura Italia) e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Rilancio Italia), nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto Ristori, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

5.1 Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente

L’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 157 del 2020 introduce un’importante novità in ordine al requisito dell’assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto per la categoria dei lavoratori dello spettacolo dall’articolo 38, comma 2, del decreto Cura Italia, come anche richiamato dall’articolo 84, comma 10, del decreto Rilancio Italia e dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, il citato articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che il richiamato requisito, relativo alla assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto dalle sopra citate disposizioni normative, deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In ragione di quanto sopra, dalla lettura sistematica delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020, si evince che i lavoratori dello spettacolo – in presenza di tutti gli altri requisiti legislativamente previsti dalle disposizioni sopra richiamate di cui ai decreti Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 – possono accedere alle relative indennità COVID-19 di cui ai citati decreti-legge anche laddove siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. 6. Presentazione della domanda

Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 15.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020, termine prorogato rispetto all’originaria previsione legislativa, considerata l’assenza della sanzione decadenziale Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

Con riferimento alle indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori si precisa che le relative domande – come già indicato con la circolare n. 137 del 2020 – possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020.

Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto www.inps.it.

Infine, per quanto concerne le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si fa presente che le relative domande – come già indicato con il messaggio n. 4589 del 2020 – possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 157 del 2020.

Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito istituzionale dell’Istituto.

Al fine di effettuare i necessari adempimenti di fine anno, si comunica che il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità COVID-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa; in particolare, alla predetta data scadranno i termini per la presentazione

delle domande di indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali di cui al D.M. 13 luglio 2020, n. 12 (Circolare n. 94 del 14.08.2020),

delle domande di indennità a favore dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia (circolare n. 104 del 18 settembre 2020),

delle domande di indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia (Circolare n. 118 del 08.10.2020),

delle domande di indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 104 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Messaggio n. 125 del 2020 Circolare n. 125 del 28.10.2020). I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); • SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5, e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

7. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 9 sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 157 del 2020, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 157 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia – che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – anche le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità.

Analogamente a quanto disposto per tutte le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia in ordine alla non cumulabilità tra le stesse, le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 oltre a non essere tra loro cumulabili – come espressamente previsto dal comma 8 del medesimo articolo 9 – le stesse non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 157 del 2020.

Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6 con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia e di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto n. 34 del 2020, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 non sono quindi compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l’indennità COVID-19 ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.000 euro.

Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza (Rem), istituito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per il quale l’articolo 14 del decreto Ristori ha previsto l’erogazione di ulteriori due mensilità.

Si ricorda che già la previgente normativa ha sancito la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decretolegge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In applicazione della stessa ratio legis, il decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 15 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, in analogia alle previsioni di cui alle disposizioni sopra richiamate, si precisa che anche le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

In analogia a quanto disposto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge Cura Italia e Rilancio Italia, nonché, da ultimo, dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 9, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Si ribadisce che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, l’articolo 15, comma 2, del decreto Ristori ed infine l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 dispongono che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI rispettivamente alla data del 15 agosto 2020 (articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020), del 29 ottobre 2020 (articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020) e del 30 novembre 2020 (articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 157/2020).

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 9 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

9. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

(Fonte: INPS)

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