L’INL, con Nota 1026 del 23.11.2020 ha stabilito che non è possibile la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ecco quanto si legge nella nota 1026/2020.
Si riscontra la richiesta di parere circa la possibilità di procedere, in assenza di espliciti riferimenti normativi, alla “trasformazione” del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ovvero di consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi. Al riguardo, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota n. 11946 del 20 novembre 2020, si rappresenta quanto segue.
L’art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015 consente espressamente la trasformazione del contratto di apprendistato di I livello (per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva avente i requisiti di cui all’art. 42, comma 5.
Con interpelli nn. 8 del 2 febbraio 2007 e 38 del 5 novembre 2010 e, successivamente, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato come nel percorso di apprendimento teorico-pratico proprio dell’apprendistato “rileva (…) anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore”.
In particolare, si è avuto modo di precisare che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, sempre che la qualificazione che si vuol raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, in quanto, in tal caso “il contratto di sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso”.
La Corte di Cassazione ha per di più chiarito che “è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita” (Cass. sent. n. 17574 del 1° novembre 2004).
Di tali principi occorre dunque tener conto nella risoluzione del caso prospettato.
Anzitutto, non si ritiene possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto, come già detto, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva alla individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.
Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine secondo quanto già chiarito dal Ministero del lavoro, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.
Resta fermo il rinvio alla normativa regionale di disciplina dei contratti di apprendistato in argomento.
(Fonte: INL)