L’ANPAL, relativamente al FNC – Fondo Nuove Competenze, ha pubblicato le prime FAQ, cioè le risposte alle domande più frequenti pervenute all’Agenzia e sono rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori e in generale a chi vuole ricevere maggiori chiarimenti sul Fondo.
Di seguito se ne riportano alcune.
Quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è la scadenza di presentazione delle domande?
Le modalità di trasmissione sono riportate all’articolo 7 dell’Avviso. Nelle more della messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato:
fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.
Con successiva comunicazione saranno fornite le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle istanze. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.
Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro?
Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato D.L. 19 maggio 2020 n. 34 dall’art. 4 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione.
Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?
Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze. Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l’art. 5 del Decreto di attuazione.
In che modo può essere presentata l’istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell’Avviso)?
Come previsto all’art.3, il FNC può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti. L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato. All’istanza cumulativa per ciascuna azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti: l’accordo collettivo che deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente, il progetto formativo, l’elenco dei lavoratori coinvolti.
È possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i lavoratori in Cassa Integrazione? È confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le medesime ma l’accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell’orario di lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG? È possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in deroga? Quindi con accordo APL – sindacato di categoria?
I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.
Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni?
Si. Come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.
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(FONTE: ANPAL)