L’INPS, con Circolare n. 132 del 20.11.2020, ha fornito ulteriori indicazioni per poter fruire del congedo parentale spettante ai genitori lavoratori con figli in quarantena per covid-19 o per cui sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza.
Ecco quanto si legge nella circolare 132/2020.
Premessa
L’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente.
L’articolo 22 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso (cfr. il comma 1) e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (cfr. il comma 3).
In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Inoltre, il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato articolo 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (cfr. il comma 3).
Con la presente circolare, in attuazione delle novità introdotte dalle norme descritte, si forniscono ulteriori istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ferma restando la validità delle indicazioni operative fornite con la Circolare n. 116 del 02.10.2020.
Si rappresenta, infine, che con successiva circolare saranno fornite indicazioni relative al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 13 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per i periodi di sospensione dell’attività didattica indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute adottata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
- Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza
L’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, anche negli ulteriori casi di contatto sopra descritti, resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020.
Pertanto, si chiarisce che, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.
Il novellato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce, inoltre, come anticipato in premessa, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.
Si specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.
Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020.
Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela, sulla base delle istruzioni sopra fornite.
Pertanto, anche gli eventuali ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente in autotutela.
Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’Autorità giudiziaria.
- Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza
Il comma 5 del dell’articolo 21-bis in commento ha confermato l’incompatibilità del congedo di cui trattasi con:
- il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis;
- la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis; il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
Nel medesimo comma 5 è stata altresì introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.
Pertanto, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
In relazione alle disposizioni in materia di prestazione di lavoro in modalità agile di cui all’articolo 39 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché alla novità normativa introdotta dall’articolo 21-ter del decreto-legge n. 104/2020 sul lavoro agile per genitori di figli con disabilità, si precisa che la fruizione del congedo di cui al comma 3 dell’articolo 21-bis del medesimo decreto – come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020 – è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Restano valide le indicazioni fornite nei paragrafi 2.3 e 2.4 della circolare n. 116/2020 in tema di compatibilità/incompatibilità.
- Modalità di presentazione della domanda
Come già precisato nella Circolare n. 116 del 02.10.2020, si ricorda che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’applicazione è stata aggiornata per recepire l’estensione del congedo di quarantena scolastica del figlio convivente disposta dalla Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Si precisa che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all’identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
(Fonte: INPS)