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Sospensione versamenti contributivi Decreto Ristori bis

Esonero versamento contributi per aziende che non richiedono CIG

L’INPS, con la Circolare n. 129 del 13.11.2020, ha fornito indicazioni sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui al Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e dal Decreto Ristori bis (D.L. 9 novembre 2020 n. 149).

Ecco quanto si legge nella circolare 129/2020.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il medesimo decreto – considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre provvedimenti a sostegno dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica in atto – ha introdotto, all’articolo 13, interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha introdotto, all’articolo 11, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.

Tale ultimo decreto, nella previsione di cui all’articolo 11, ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Inoltre, il citato articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, ha previsto l’applicazione della medesima misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, svolgenti, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO puntualmente codificati dalla norma in argomento all’Allegato 2 del medesimo decreto.

Pertanto, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista dai suddetti decreti-legge.

  1. Sospensione dei versamenti contributivi

L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, come specificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, precisando, come sopra anticipato, che tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella Circolare n. 52 del 09 aprile 2020, paragrafo 3.

Si precisa che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, ovvero all’articolo 97 del Testo coordinato del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei D.L. 25 marzo 2020 n. 19, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

I benefici di cui alla previsione in trattazione sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

  1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

In ordine all’ambito di applicazione della misura concernente la sospensione contributiva in argomento, si rappresenta quanto segue e si evidenzia che, per espressa previsione normativa, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua verranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.

2.1 Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137/2020, così come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi compresa, come sopra anticipato, le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato 1).

Si rappresenta, come anticipato in premessa, che ai sensi del comma 2 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato 2).

I suddetti datori di lavoro privati possono usufruire delle sospensioni dei versamenti contributivi in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione (cfr. la circolare n 37 del 20 ottobre 2020 paragrafo 1.1).

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 149/2020, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza 4 novembre 2020 del Ministero della Salute e Ordinanza 10 novembre 2020, come segue:

zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.

  1. Modalità di sospensione
3.1 Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.

Si fa presente che nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.

L’istituto procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre l’apposito nuovo codice causale come di seguito illustrato.

Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e dell’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.

Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento , “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” , il nuovo codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; e le relative “SommeACredito” (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei “DatiQuadratura”, “TotaleADebito” e “TotaleACredito”, potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

3.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

  1. Modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si rappresenta, a tal proposito, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Si rammenta, infine, che in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.

  1. Istruzioni contabili

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N974”, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00142, assistito da partitario contabile ed abbinato alla causale di cassa FL02 10106.

Il programma di ripartizione contabile della procedura “DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Nell’allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.

(Fonte: INPS)

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