Lavoratori sportivi e cassa integrazione, le istruzioni INPS
L’INPS, con il messaggio n. 4270 del 13.11.2020, ha fornito istruzioni ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti circa la presentazione delle domande relative alla Cassa integrazione.
Ecco quanto si legge nel messaggio 42709 del 2020.
Premessa e quadro normativo
Facendo seguito a quanto comunicato nel Messaggio n. 3137 del 21.08.2020 e nel Messaggio n. 3959 del 28.10.2020, riguardanti il rilascio e il successivo aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di Cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, si forniscono le seguenti istruzioni per la lavorazione delle istanze.
Come precisato nella Circolare-numero-115-del-30-09-2020, a cui si rimanda per il quadro regolatorio complessivo della prestazione, l’articolo 2 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 ha sostituito la disciplina della cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi professionisti, introdotta, in ragione della pandemia da COVID-19, dall’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.
Contestualmente, sono stati salvaguardati la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate dalle Associazioni sportive presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che – nei limiti delle risorse loro assegnate – devono provvedere alla relativa autorizzazione, nel rispetto delle condizioni di accesso stabilite dalla norma.
Ne deriva che le domande di Deroga regionale e di Deroga INPS ex art. 98 comma 7 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, presentate antecedentemente all’aggiornamento dell’applicativo al disposto dell’art. 2 del DL n.104/2020, potranno essere autorizzate ove ricorrano i requisiti previsti dall’art. 22, comma 1 bis, così come introdotto dall’art. 2 del dl 104/2020, richiedendo all’associazione sportiva la dichiarazione di responsabilità allegata al Messaggio n. 3959 del 28.10.2020, che ad ogni buon fine si allega nuovamente (Allegato 1).
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro, l’autorizzazione è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti per tale prestazione, pari a complessivi 21,1 milioni di euro. Il numero di decreto convenzionale che individua la prestazione in parola è il D.I. 33194 con codice intervento 699, mentre per i termini di presentazione della domanda si deve far riferimento al Messaggio n. 3137 del 21.08.2020 e Messaggio n. 3729 del 15.10.2020.
- Acquisizione ed istruttoria delle domande.
L’operatore di sede, attraverso il percorso Processi-> Prestazioni a Sostegno del Reddito-> Sistema Unico-> Cig/Cig in Deroga-> Domande Telematiche, valorizza il Tipo di domanda “Deroga INPS Sportivi”, Stato trasferimento “Da trasferire” e, attraverso la funzione “Ricerca”, vedrà elencate le domande di competenza della sede territoriale.
La procedura esegue una serie di controlli semiautomatici nelle diverse fasi di domanda, istruttoria e pagamento, come di seguito dettagliati.
Controlli in fase di domanda
- Controllo formale sui Codici Fiscali
- Controllo sull’esistenza della matricola aziendale
- Controllo sul codice belfiore
- Ammissibilità delle sole UP (Unità Produttive) censite in Anagrafica aziende
- Controllo, da eseguire a cura dell’operatore di sede, che il lavoratore sia uno sportivo professionista iscritto al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. A tal proposito si evidenzia:
a. I lavoratori sportivi professionisti sono individuati con i seguenti appositi codici tipo contribuzione UniEMens:
– ST: Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995
– SZ: Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
b. Le società professionistiche hanno la classe ATECO, che contraddistingue le attività svolte a livello professionistico, semi-professionistico o dilettantistico, 93.12.00 “Attività di club sportivi”.
c. Le società che svolgono attività di gestione di club sportivi (di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket) vengono contraddistinte con CSC 1.18.08.
- Controllo, a cura dell’operatore, che nella dichiarazione di responsabilità sia stato valorizzato il flag relativo alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla retribuzione contrattuale lorda dei beneficiari.
- Per le domande trasmesse sulla base della decretazione regionale (censite in procedura con i decreti 33191, 33192, 33193) nonché per le domande presentate ad INPS sulla scorta del messaggio 33197 del 21/08/2020 (censito in procedura con il decreto 33194) senza Dichiarazione di responsabilità, e per le quali il limite reddituale prendeva a riferimento la retribuzione annua riferita al 2019, previsto nella precedente disciplina, le sedi INPS, prima di procedere con l’autorizzazione, dovranno richiedere all’azienda una Dichiarazione di responsabilità (modulo in allegato), con la quale il datore di lavoro comunica che la retribuzione contrattuale lorda percepita da tutti i beneficiari presenti in domanda non è superiore a 50.000 euro per la stagione sportiva 2019/2020, così come previsto nell’art. 2 del DL. 104/2020.
Nota bene: qualora l’azienda non produca la certificazione per tutti i lavoratori, i lavoratori esclusi non potranno essere pagati.
Controlli in fase istruttoria
- Controllo che il periodo richiesto in domanda non superi le 9 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020.
- Controllo che sulla stessa matricola non siano già stati autorizzati periodi di CIGD Sportivi professionisti da parte di INPS. In caso vi siano altre autorizzazioni, sarà possibile concedere esclusivamente periodi restanti fino al raggiungimento del limite delle 9 settimane.
- Controllo che sulla stessa matricola non siano stati autorizzati periodi con il decreto convenzionale 33195 e CIGD con codice intervento uguale a 667 e codice evento uguale a 672, riferiti agli stessi lavoratori dipendenti.
- Controllo che i lavoratori presenti in domanda siano lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (identificati con i codici tipo contribuzione ST e SZ di cui sopra).
- Controllo che per la stessa matricola non siano state autorizzate 9 o 13 settimane come Deroga Regionale (individuata con i codici decreto convenzionale 33191, 33192, 33193) o con l’assegno ordinario del FIS.
- In caso vi sia un’altra autorizzazione di cui al punto precedente, occorre verificare, manualmente, se la stessa riguardi gli stessi lavoratori della deroga INPS Sportivi, ed in caso positivo la nuova domanda non potrà essere autorizzata.
Al termine dei controlli semiautomatici, cliccando il tasto “Elabora”, il sistema produrrà una lista di segnalazioni con il relativo esito:
a. i controlli superati positivamente saranno evidenziati in verde;
b. le segnalazioni non coerenti con l’intervento, vengono segnalate in rosso e non permetteranno l’autorizzazione della domanda.
Una volta elaborata la pratica, l’operatore dovrà assegnare l’esito di sospensione, reiezione o autorizzazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda potrà essere autorizzata.
Prima di procedere con l’autorizzazione, Sistema Unico stima l’importo della prestazione e verifica la disponibilità delle risorse.
Al riguardo si ricorda che è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).
Controlli in fase di pagamento
Si ricorda che la prestazione può essere concessa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS (art. 22 comma 6-bis). Per le tempistiche relative all’invio dei modelli SR41 si rimanda al Messaggio n. 3729 del 15.10.2020.
L’azienda trasmette telematicamente i modelli SR41 contenenti tutti i dati indispensabili al pagamento. A sua volta l’operatore, dopo aver inserito la matricola aziendale nella procedura Pagamenti C.I.G.-> FONDI-> Flussi SR41, individua i modelli SR41 inviati dall’azienda e li carica nel sistema che procede ai relativi controlli. Nello specifico vengono verificati:
a. la correttezza del periodo richiesto mediante confronto fra il periodo indicato nel modello SR41 e il periodo autorizzato in Sistema Unico (controllo automatizzato);
b. che non sussistano eventuali cause di incompatibilità, incumulabilità o decadenza atte ad escludere o ridurre la prestazione da erogare, tramite riscontro nei rispettivi archivi di riferimento e richiesta di informazioni all’azienda (controllo automatizzato);
c. in caso di richiesta di pagamento su conto corrente, viene effettuato il controllo Titolarità IBAN (controllo automatizzato);
d. l’operatore dovrà interrogare la procedura Recupero Indebiti per verificare la presenza di eventuali indebiti da recuperare e, nel caso in cui siano presenti, dall’importo lordo in pagamento va trattenuto un quinto.
Effettuate tutte le verifiche, l’operatore, a seconda dell’esito dell’istruttoria, può autorizzare, respingere o sospendere la richiesta ponendola in “evidenza”, in particolare:
e. in caso di documentazione incompleta, l’operatore deve procedere a chiedere le necessarie integrazioni all’azienda o al consulente, tramite PEC;
f. qualora sia stato richiesto il pagamento diretto e vengano accertate cause di incompatibilità o incumulabilità, viene richiesto all’azienda l’invio di un nuovo modello SR41 con i dati corretti;
g. nel caso in cui l’esito degli approfondimenti istruttori sia negativo, il singolo modello SR41 non verrà processato.
Nell’ipotesi in cui siano già state erogate delle somme non spettanti, i pagamenti effettuati dovranno essere annullati e i relativi importi dovranno essere inseriti in procedura Recupero Indebiti per le conseguenti attività di recupero.
(Fonte: la rete)