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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 545 del 12 novembre 2020, ha chiarito che il bonus adeguamento ambienti di lavoro si applica “esclusivamente agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni“.

IL CASO

Il signor Tizio, nato a … il …, titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in …, rappresenta un dubbio applicativo in relazione all’articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, c.d. “decreto Rilancio“.

L’articolo 120 in parola riconosce «un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza».

Il dubbio interpretativo concerne la dicitura «ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense» che secondo l’istante potrebbe far pensare che siano gli unici interventi edilizi ammessi.

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Diversamente, argomenta l’istante, potrebbe ritenersi che il credito d’imposta attenga a tutto quanto relativo agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, e quindi alla generalità degli interventi edilizi, tra cui quelli di realizzazione ed allestimento di spazi esterni o la riqualificazione e/o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.

In quest’ottica, la seconda parte della disposizione sopracitata includerebbe negli interventi ammessi non solo le zone aperte al pubblico, il cui adeguamento è indispensabile per la riapertura, ma anche i locali di servizio; sarebbe altrimenti incomprensibile una norma che preveda l’adeguamento dei locali di servizio e non di quelli aperti al pubblico indispensabili per la riapertura.

L’attività esercitata dall’istante, secondo quanto rappresentato, comprende anche un esercizio di somministrazione aperto al pubblico, il quale necessita di opere di adeguamento, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida regionali. L’importo più consistente delle spese da sostenere riguarda gli interventi edilizi sulla struttura, ed in particolare:

1) l’adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l’apposizione di chiusure perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l’area anche nei periodi freddi, al fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell’imposizione del distanziamento sociale;

2) la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, anche refrigerate e la pavimentazione della rampa esterna di accesso al piano seminterrato (attualmente non utilizzabili con furgoni in quanto sdrucciolevole), e dell’area di manovra e scarico antistante il fabbricato (attualmente non utilizzabili con transpallet in quanto sdrucciolevole), il tutto per consentire ai fornitori di scendere al piano seminterrato con i mezzi e scaricare in una zona dedicata e confinata, senza entrare in contatto con il nostro personale e senza transitare nei locali aperti al pubblico entrando in contatto con il pubblico, come avviene attualmente;

3) la realizzazione di un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all’interno dell’esercizio di somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle porte di comunicazione interna;

4) la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento sociale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che il credito d’imposta in parola sia applicabile a tutti gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, all’interno dei quali sono compresi anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, quindi senza esclusione degli ulteriori interventi edilizi necessari non espressamente indicati.

L’istante precisa che l’area destinata alla ricezione delle forniture che intende realizzare è specificamente prevista dalle linee guida regionali, che recitano:

«4. Modalità di accesso dei fornitori esterni

Nel contesto attuale, devono essere ridotte allo stretto necessario i contatti con l’esterno, per cui nei confronti di fornitori di materie prime di vario genere, devono essere implementate le specifiche azioni preventive dettagliate nel Protocollo alimenti. In particolare, si sottolinea: – Devono essere individuate specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda. – Pagina 3 di 7 Il fornitore deve utilizzare idonea mascherina e guanti. – Per limitare l’accesso agli uffici e ad altri spazi di servizio dovrebbero essere privilegiate modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione. – Durante le attività di carico e scarico degli alimenti i trasportatori dovranno osservare rigorosamente la distanza di un metro, e disinfettarsi le mani o i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna al personale della ditta».

 Per quanto riguarda gli altri interventi da effettuarsi sulle zone aperte al pubblico, il contribuente riferisce che gli stessi si rendono necessari per garantire il distanziamento sociale degli avventori.

Sulla base di quanto sopra, ritiene di applicare il credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro a tutte le spese che verranno sostenute per gli interventi descritti in istanza.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, del decreto Rilancio con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):

– esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o, in alternativa

– entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione qui in esame.

In relazione agli interventi agevolabili, diversi dagli investimenti agevolabili, con la circolare n. 20/E sopra richiamata è stato precisato che:

– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;

– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Alla luce di ciò, si ritiene che non siano agevolabili le spese per gli interventi indicati supra, nella sezione “Quesito”, contrassegnati con i numeri 1) e 4). Trattasi, infatti, di interventi che lo stesso istante definisce come finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.

Parimenti, non rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative agli interventi indicati supra, nella sezione “Quesito”, contrassegnati con i numeri 2) e 3), poiché non risultano espressamente prescritte dalle linee guida regionali riportate in istanza. In particolare la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché di opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all’esercizio di somministrazione risultano interventi ulteriori rispetto a quanto indicato in tali linee guida, che in sintesi richiedono di individuare «specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all’interno della azienda».

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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