L’INPS, con il Messaggio n. 4005 del 30.10.2020, ha fornito indicazioni circa la indennità covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore turismo e degli stabilimenti terminali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ecco quanto si legge nel Messaggio 4005/2020.
1.Premessa
Con la Circolare n. 94 del 14.08.2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n. 12 del 14 luglio 2020), attuativo dell’articolo 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro.
Con il presente messaggio si comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e, conseguentemente, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.
2.Aggiornamento della funzione “Esiti”
La legenda delle reiezioni delle domande di indennità COVID-19 (Allegato 1) è stata aggiornata con gli esiti relativi ai controlli delle domande previste dalla circolare citata in premessa. In particolare, sono stati introdotti i nuovi esiti di reiezione, relativi alle indennità in epigrafe, IS_COVID_3M, RDC_3M, STG_TD30 e TD_30.
3.Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte della indennità covid-19
Per tali domande, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.
È stato altresì comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte, che permetta all’INPS di verificare in autotutela che le risultanze dei controlli automatici non siano state condizionate dalla presenza di errori o disallineamenti nelle banche dati.
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
4.Riesame amministrativo domanda indennità covid-19
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Al fine di una ricognizione della documentazione utile alla richiesta di riesame amministrativo, si rinvia al documento allegato al presente messaggio (Allegato 1).
5.Indirizzi amministrativi sui riesami
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni.
I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti.
a) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione TD_30).
Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”) ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
b) Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30).
Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D”, “S”, “G” o “T” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si evidenzia, che al fine di prevenire richieste di riesame da parte dei soggetti che avevano già presentato domanda come lavoratori stagionali del settore in esame, si è provveduto centralmente alla generazione d’ufficio di dette richieste per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale.
c) Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).
Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale” a carico dello Stato erogata dall’INPS.
In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale R- PENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.
L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.
Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.
(Fonte: INPS)