Il Decreto Agosto (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) è stato convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed entrerà in vigore da oggi, 14 ottobre (v anche il Testo coordinato del D.L. 14 agosto 2020 n. 104).
Tra le novità di rilievo vi sono quelle relative al prolungamento – per 18 settimane complessive – dei trattamenti di CIGS, CIGD e assegno ordinario, alla decontribuzione per le assunzioni stabili non agricole, al rinnovo dei contratti a termine, al lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, al lavoro sportivo, ecc.
Vediamole insieme.
CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 1)
Nel Decreto Agosto e nella legge di conversione è stato disposto il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Le prime 9 settimane, ha evidenziato il Ministero del Lavoro, sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, purché collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
INTERVENTI PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI ED ESTENSIONE DELLE TUTELE SUL LAVORO NEGLI SPORT FEMMINILI (ART. 12-BIS)
La principale novità riguarda i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Questa categoria di lavoratori, infatti, potrà accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo apposito se l’utilizzo dei finanziamenti richiesti è finalizzato:
a) per l’anno 2020, a fronteggiare le ricadute dell’emergenza sanitaria da COVID-19:
- sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
- svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
- riorganizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive;
- reclutamento e formazione delle atlete;
- qualificazione e formazione dei tecnici;
- promozione dello sport femminile;
- sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
- estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
ABROGAZIONE ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE ATLETE PROFESSIONISTE (ART. 12-BIS, COMMA 7)
Nella L.n. 126/2020 stata abrogata altresì la possibilità di richiedere l’esonero contributivo per gli anni 2020-2022 per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo (art. 1, comma 181, L.n. 160/2019).
DECONTRIBUZIONE ASSUNZIONI STABILI DATORI NON AGRICOLI E PROROGA CIG
In sede di conversione, inoltre, è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti.
Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche.
RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE (ART. 8)
Sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.
Per quanto riguarda i contratti di somministrazione a termine, la L.n. 126/2020 prevede quanto segue all’art. 8:
Fino al 31 dicembre 2021 il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione e somministrato a termine presso l’utilizzatore, può essere da quest’ultimo impiegato in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
LAVORO AGILE O ASTENSIONE IN CASO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI IN QUARANTENA (ART. 21 – BIS)
Inoltre, è previsto il ricorso al lavoro agile per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (in alternativa al congedo).
Sul punto, sino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena.
In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.
PROROGA LAVORO AGILE PER LAVORATORI CON FIGLI DISABILI GRAVI (ART. 21-TER)
È, infine, riconosciuto sino al 30 giugno 2021 il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai genitori di figli con disabilità grave.
LAVORATORI FRAGILI (ART. 26)
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, c.d. lavoratori fragili, con certificazione che attesti:
- immunodepressione;
- patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita;
- disabilità grave
il periodo di assenza dal servizio, fino al 15 ottobre 2020 è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili come sopra indicati svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diverse mansioni ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL REGIME PREVIDENZIALE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (ART. 10 – BIS)
Le disposizioni previdenziali a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 1, comma 1, L.n. 250/1958) si applicano anche ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.
ABROGAZIONE DELLA NORMA SULLA REVOCA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 14, COMMA 4)
E’ stata abrogata la disposizione (comma 4) che prevedeva, limitatamente al 2020, che il datore di lavoro potesse sempre revocare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente facesse richiesta dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia, a partire dalla data di efficacia del licenziamento.
Ecco di seguito, per praticità di lettura, il comma 4 (abrogato) dell’art. 14 del D.L. 104/2020:
“4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro”.
PREPENSIONAMENTO LAVORATORI POLIGRAFICI (ART. 27-COMMA 3-BIS)
I lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi (art. 1, comma 500, L.n. 160/2019) possono presentare domanda di pensione, eccezionalmente entro il 12 dicembre 2020, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.
PROROGA VERSAMENTI INDICI SINTENTICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA) (ART. 98-BIS)
I soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno subito una diminuzione del fatturato, o dei corrispettivi, di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019, possono regolarizzare i mancati versamenti per dichiarazione dei redditi e IVA entro il 30 ottobre 2020, con una maggiorazione dello 0,8%. Gli importi già versati al 14 ottobre 2020 non verranno restituiti.