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Congedo Covid-19 per quarantena dei figli, le istruzioni INPS

Domanda per congedo parentale per SARS Cov-2, rilascio procedura

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 02.10.2020, ha fornito istruzioni per la fruizione del congedo covid-19 previsto in favore dei genitori – lavoratori dipendenti – nel caso di quarantena del figlio o figli conviventi minori di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (art. 5 del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111).

PREMESSA – COSA PREVEDE IL D.L. 111/2020 (“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

L’art. 5 del D.L. n. 111 del 2020 cit., ha introdotto a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta – come sopra si è detto – dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

  1. PLATEA DEI DESTINATARI DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Possono beneficiare del congedo covid-19 i soli genitori lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Restano esclusi dal congedo covid-19 sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

  1. CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
2.1 REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

2.2 DURATA DEL CONGEDO COVID-19 ED INDENNIZZO DELLE GIORNATE LAVORATIVE

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente relativamente alle giornate di congedo non fruite, di conseguenza non risultano annullabili domande del congedo di cui trattasi per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del citato D.L. n. 111/2020, si stabilisce che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, si specifica che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Si precisa che l’Istituto può indennizzare esclusivamente i periodi di congedo ricompresi all’interno del periodo di quarantena disposto nel provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

2.3 SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

e) Soggetti “fragili”

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

g) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

2.4 SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo parentale

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro,

per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

  1. g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

2.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

  1. CONGEDO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al menzionato articolo 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

  1. MONITORAGGIO DELLA SPESA

Il congedo di cui alla presente circolare è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato.

In conformità al citato comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

  1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO
5.1 DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E AD ALTRI FONDI SPECIALI

Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:

MV9: DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va precisato il codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Trattandosi di evento giornaliero, a durata circoscritta, è prevista la compilazionedel calendario giornaliero.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

– Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV9;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.

Per il nuovo evento in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

–  se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore: 
i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti,
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta,
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;

–  se NON è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore: 
i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. 
Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto, dovrà essere compilato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

– Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova istituzione S119, avente il significato di “DL n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli”;
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;

– Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

5.2 DATORI DI LAVORO CHE PRESENTANO LE DICHIARAZIONI DI MANODOPERA AGRICOLA (FLUSSO UNIEMENS, SEZIONE POSAGRI) PER GLI OPERAI AGRICOLI

Per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i permessi relativi al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal D.L. n. 111/2020, per i quali il datore di lavoro anticipa l’indennità spettante, occorre procedere come di seguito indicato:

Si evidenzia che il congedo può essere fruito esclusivamente nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche oraria.

Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi; in particolare per la valorizzazione del campo/elemento relativo alla retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.

5.3 DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

Per tali lavoratori viene istituito il seguente Codice Tipo Servizio da valorizzare nell’elemento V1 Causale 7 CMU 8:

16: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del decreto – legge 8 settembre 2020 n. 111) per i dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Detto codice peraltro ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento MV9, di cui al precedente paragrafo 5.1, indicato in Uniemens <PosContributiva>.

5.4 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON DIPENDENTI ISCRITTI ALLE GESTIONI EX INPDAP. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA POSPA

Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione del congedo di cui all’oggetto deve essere effettuata con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 utilizzando il seguente Tipo Servizio:

17: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del decreto – legge 8 settembre 2020 n. 111) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

I trattamenti economici relativi al congedo di cui all’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

La contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP, è dovuta anche con riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto, l’imponibile della gestione credito e della Gestione ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa.

Con riferimento agli obblighi di contribuzione ai fini delle prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR), si rinvia al Messaggio n. 2968 del 27.07.2020.

  1. ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento dell’indennità nei casi previsti dall’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, si istituisce, nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia, un nuovo conto.

Nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali è possibile riconoscere il beneficio mediante pagamento anticipato da parte del datore di lavoro, quando trattasi di azienda ammessa ad utilizzare il sistema del conguaglio, la procedura di ripartizione degli Uniemens, opportunamente aggiornata, imputerà, in relazione al codice causale dichiarato dalle aziende (Codice causale “S119” evento MV9) secondo le indicazioni contenute nella presente circolare, l’onere al conto di nuova istituzione sotto indicato.

GAT30182 – per rilevare l’onere per il beneficio economico riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato in congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dall’art. 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, anticipato dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio.

Per quanto riguarda gli oneri per le indennità in argomento trattate nei paragrafi 5.2 (lavoratori agricoli) e 5.3 (lavoratori iscritti alla gestione pubblica dipendenti da datori di lavoro privati), gli stessi saranno rilevati al medesimo conto.

Con successiva comunicazione saranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni contabili e fiscali in caso di pagamento diretto.

(FONTE: INPS)

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