L’INPS, con la Circolare numero 111 del 29-09-2020, ha comunicato la proroga delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL di altri 2 mesi nel caso in cui il periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, con decorrenza dal giorno di scadenza. In questa ipotesi non sarà necessario presentare alcuna domanda poiché sarà direttamente l’INPS a prorogare d’ufficio le indennità. La stessa circolare ha poi fornito istruzioni sull’accesso alla indennità NASPI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
A CHI SPETTA LA PROROGA AUTOMATICA
Come si legge nella circolare 111/2020 la proroga, rivolta anche a coloro che abbiano già beneficiato della prima proroga di due mesi prevista dal Decreto Rilancio, è stata introdotta dal Decreto Agosto (art. 5 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) e spetta a coloro che non abbiano già percepito:
- l’indennità covid-19 previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18);
- l’indennità Covid-19 previste dal Decreto Rilancio (art. 84) (D.L. 19 maggio 2020 n. 34);
- l’indennità a favore dei lavoratori domestici e a favore dei lavoratori sportivi;
- le indennità onnicomprensive;
- le indennità a favore dei lavoratori marittimi e pescatori autonomi introdotte dal Decreto Rilancio Italia.
La circolare ha poi precisato che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS- COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.
Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata – “ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’articolo 92 del citato decreto Rilancio Italia – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della circolare 111/2020 la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI – Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione.
Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016.
La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.
CUMULO DELLE INDENNITA’
Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della Circolare n. 49 del 30 marzo 2020, al paragrafo 7 della Circolare n. 67 del 29 maggio 2020, al paragrafo 7 della Circolare n. 80 del 06 luglio 2020 e al paragrafo 5 della Circolare n. 94 del 14.08.2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS- COLL), del D.Lgs. n. 22 del 2015.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI
Oltre alle istruzioni in ordine alla proroga di NASPI e DISCOLL, l’INPS ha precisato che, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo (ipotesi di deroga al divieto di licenziamento prevista dal Decreto Agosto art. 14 del DL. 104/2020), sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASPI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI.
(Fonte: INPS)