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L’INPS, con Circolare n. 106 del 23.09.2020, relativamente alla visita medica di controllo domiciliare ha comunicato che è disponibile, sul sito web dell’Istituto, un nuovo servizio per i lavoratori per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.

Ecco quanto si legge nella circolare n. 106/2020.

  1. Premessa

 Nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato.

 Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.

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 Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

 Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

  1. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”

Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”. Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Sul punto si precisa quanto segue:

  • ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
  • ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

  • Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione;
  • Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
  1. Destinatari del servizio

Il nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Lavoratori privati indennizzati

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’onere di comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.

Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente e vengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n. 129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico

Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che ha modificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).

La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cui all’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18, comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi. In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio che rimane invece confermato.

Datori di lavoro privati e pubblici

In tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore:

  • in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
  • al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Si ribadisce che, come già specificato nella presente circolare, tale servizio non esonera il lavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.

(Fonte: INPS)

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