Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, (Decreto Rilancio) tra le varie misure di sostegno economico ha introdotto anche il bonus sanificazione e il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro in favore di imprenditori e professionisti al momento della riapertura dei locali aziendali dopo il lockdown dovuto alla emergenza per covid-19.
I datori di lavoro in generale sono infatti tenuti alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro oltre che all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed è proprio per tale ragione che il Decreto Rilancio ha previsto due crediti d’imposta, uno è il bonus sanificazione l’altro è invece il bonus adeguamento ambienti di lavoro e riguarda gli interventi ed investimenti necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento della diffusione del virus.
BONUS SANIFICAZIONE
Il credito d’imposta, introdotto dall’art. 125 del decreto Rilancio, (i cui termini di presentazione della domanda con relativa documentazione sono scaduti lo scorso 7 settembre) riguarda le seguenti misure:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
d) l’acquisto e l’eventuale installazione di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta, per il quale il Legislatore ha stanziato una copertura di 200 milioni di euro per l’anno 2020, è pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Il credito, fruibile da esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, è commisurato alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con strumenti di pagamento tracciabili.
I beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ovvero in compensazione tramite modello F24.
In alternativa, è possibile optare per la cessione, anche solo parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Opzione, quest’ultima, esercitabile fino al 31 dicembre 2021 su richiesta che il soggetto cedente deve inoltrare a partire dal 14 settembre 2020.
BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
L’altro bonus previsto dal Decreto Rilancio (art. 120) riconosce invece ai contribuenti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi che si sono resi necessari all’adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
La norma prevede un limite di spesa massima di 80 mila euro per ciascun beneficiario.
Il suddetto credito d’imposta è inoltre cumulabile con le altre agevolazioni previste per le spese della stessa natura, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
I soggetti che possono fruire di tale agevolazione sono coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (l’elenco delle attività ammesse è visionabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Analogamente a quanto previsto per il bonus sanificazioni, i contribuenti potranno beneficiare del credito per le spese effettivamente sostenute con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Dovranno però essere indicati sia gli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico della comunicazione, sia gli importi che si prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione può essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2021.
Tipologie di interventi agevolati
L’agevolazione riguarda ad esempio:
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi lo sviluppo e/o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (anche software, sistemi di videoconferenza e sicurezza della connessione, investimenti per consentire il lavoro in smart working, etc.);
- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti ed utenti.
Cessione del credito
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari potranno optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (ex art. 121 del decreto Rilancio).
La cessione potrà riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Ai fini della cessione, il beneficiario del credito potrà utilizzare il servizio web dedicato disponibile nell’area autenticata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione della cessione può essere inoltrata a partire dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione di utilizzo del bonus è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.
In seguito all’avvenuta accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. È inibito al cedente l’utilizzo della quota di credito ceduta e non utilizzata dal cessionario.