L’INPS, con la Circolare n. 80 del 06 luglio 2020, ha fornito istruzioni amministrative sulla indennità covid-19 erogata ad aprile e maggio scorso.
Ecco quanto si legge nella circolare 80/2020.
Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020
L’articolo 84 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.In particolare, la richiamata disposizione individua quali destinatari dell’ indennità covid in argomento i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid – 19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.
Per la verifica del requisito reddituale l’INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 – comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020
Il successivo comma 3 del citato articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede altresì, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione
Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che l’indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.
Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 80 del 06 luglio 2020 (con Allegato n. 1), disponibile cliccando sul link.
(Fonte: INPS)