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L’INAIL, con comunicato del 12 giugno u.s. nell’avvio della c.d. Fase 3 per coronavirus, ha indicato ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in particolare sul lavoro agile, da applicarsi nel periodo dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020.

Ecco quanto si legge nel comunicato.

Con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’intero territorio nazionale.

Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

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Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Sull’intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali e per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.

Sono, invece, sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, ad eccezione degli esami di maturità.

Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte alcune attività didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o sperimentali a condizione, tra l’altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione del D.P.C.M. 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.

Vedi anche i seguenti allegati:

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81:2017;

Direttiva n. 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

(FONTE: INAIL)

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