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L’INPS, con la Circolare n. 66 del 29 maggio 2020, ha fornito istruzioni sulla proroga delle indennità di sostegno al reddito (indennità Covid-19) per il mese di aprile 2020, previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34).

Di seguito il testo della circolare n. 66 del 2020.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

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INDICE

  1. Proroga dell’indennità per il mese di aprile ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020
  2. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020
  3. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020
  4. Proroga dell’indennità per il mese di aprile 2020 ai lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020
  5. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020
  6. Modalità di erogazione delle indennità Covid-19 ai soggetti che hanno già beneficiato delle stesse per il mese di marzo 2020
  7. Termine di presentazione della domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020
  8. Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 34 del 2020
  9. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali a) Indennità Covid-19 e Assegno ordinario di invalidità b) Indennità Covid-19 e Reddito di Cittadinanza
  10. Rinvio

1. PROROGA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE AI LIBERI PROFESSIONISTI E AI LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CHE HANNO GIÀ FRUITO DELL’INDENNITÀ COVID-19 NEL MESE DI MARZO 2020

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 84, comma 1, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 27 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile. L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS. Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. PROROGA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020 AI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO CHE HANNO GIÀ FRUITO DELL’INDENNITÀ COVID-19 NEL MESE DI MARZO 2020

Il richiamato D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 4, prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 28 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS.

Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. PROROGA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020 AI LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI CHE HANNO GIÀ FRUITO DELL’INDENNITÀ COVID-19 NEL MESE DI MARZO 2020

Il comma 5 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità di cui all’articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

L’importo è pari a 600 euro ed è erogato dall’INPS.

Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. PROROGA DELL’INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020 AI LAVORATORI AGRICOLI CHE HANNO GIÀ FRUITO DELL’INDENNITÀ COVID-19 NEL MESE DI MARZO 2020

Il comma 7 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 prevede, esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, l’erogazione dell’indennità Covid-19 anche per il mese di aprile.

La nuova disposizione fissa un nuovo importo pari a 500 euro per il mese di aprile, erogato dall’INPS.

Il beneficio economico non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. INDENNITÀ PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DI CUI ALL’ARTICOLO 38 DEL D.L. N. 18 DEL 2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 27 DEL 2020. INDENNITÀ PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DI CUI ALL’ARTICOLO 84, COMMA 10, DEL D.L. N. 34 DEL 2020

Il citato D.L. n. 34 del 2020, al medesimo articolo 84, comma 10, riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee:

1) lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020; questi lavoratori non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile, ma saranno comunque esaminati con i requisiti di seguito descritti;

2) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questi lavoratori dello spettacolo – poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020 – ai fini dell’accesso alla indennità introdotta dall’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 devono presentare domanda all’INPS, secondo le modalità indicate al paragrafo 7 della presente circolare.

Per il riconoscimento delle indennità predette per entrambe le due platee sono richiesti, ai sensi del comma 11 del citato articolo 84, due ulteriori requisiti ai lavoratori coinvolti: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato D.L. n. 34 del 2020, e non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Le indennità per le mensilità di aprile e maggio 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.

Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ COVID-19 AI SOGGETTI CHE HANNO GIÀ BENEFICIATO DELLE STESSE PER IL MESE DI MARZO 2020

I lavoratori che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 (d’ora in avanti per brevità Indennità Covid-19) e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020.

Per questi beneficiari, l’indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà infatti erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Salvo alcune specificazioni in merito alle tutele di reddito riferite anche al mese di aprile e maggio per la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali che saranno diramate con ulteriore circolare, le categorie di lavoratori che devono presentare domanda sono le seguenti:

a) i lavoratori dello spettacolo di cui al punto 2) del paragrafo 5 della presente circolare;

b) i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità, come meglio specificato nel paragrafo 9 in materia di incumulabilità delle indennità in oggetto.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA FRUIZIONE PER IL MESE DI MARZO 2020 DELLE INDENNITÀ COVID-19 DI CUI AGLI ARTICOLI 27, 28, 29, 30 E 38 DEL D.L. N. 18 DEL 2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 27 DEL 2020

Il citato articolo 84, comma 14, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine – legislativamente previsto a pena di decadenza – di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020.

Al predetto adempimento sono tenuti in ragione delle novità legislative introdotte anche i lavoratori appartenenti alle categorie descritte nel precedente capoverso, che siano titolari di assegno ordinario di invalidità e che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del D.L. n. 18 del 2020, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.

I lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle predette indennità Covid-19 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020

Alla luce di quanto sopra riportato, per le sole platee di lavoratori che devono presentare domanda, si rammenta che è possibile accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione. Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

  1. INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ TRA LE INDENNITÀ DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020 E ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Ai sensi dell’articolo 86 del D.L. n. 34 del 2020, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo D.L. n. 34 del 2020 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020.

a) Indennità Covid-19 e Assegno ordinario di invalidità

Si precisa che per il mese di marzo 2020 le indennità Covid-19 di cui ai sopra richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, nonché per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 sono cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

A tale ultimo riguardo si precisa che con la circolare n. 49 del 2020 – d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – era stato chiarito che le indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, non fossero compatibili con i trattamenti pensionistici diretti, compreso l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. L’articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020 – come modificato ed integrato dall’articolo 75 del D.L n. 34 del 2020 – al comma 1-bis ha espressamente previsto che le indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del citato D.L. n. 18 del 2020, siano cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla richiamata legge n. 222 del 1984.

In ragione della novella legislativa di cui sopra, si fa presente che le domande di indennità Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’Assegno ordinario di invalidità saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020.

Inoltre, si fa presente che i lavoratori che non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di marzo in quanto titolari di Assegno ordinario di invalidità –non potendo correttamente accedere alle stesse senza espressa previsione normativa – possono presentare la relativa domanda nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, quindi entro il 3 giugno 2020.

Ai lavoratori che presenteranno nel suddetto termine la domanda di indennità Covid-19 – qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti – sarà erogata l’indennità sia per la mensilità di marzo che per la mensilità di aprile 2020, essendo a tal fine sufficiente la presentazione di una sola domanda.

b) Indennità Covid-19 e Reddito di Cittadinanza

La disposizione di cui all’articolo 31 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, prevede l’incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza delle indennità previste per il mese di marzo 2020 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo D.L. n. 18 del 2020. Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli), non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di € 600 (€ 500 per i lavoratori agricoli).

In ragione della previsione normativa di cui sopra, si fa presente che le domande di indennità Covid-19 di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020, erogata nelle forme descritte nei precedenti capoversi.

Inoltre, si fa presente che i lavoratori che non hanno presentato domanda per il riconoscimento delle indennità di cui ai suddetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 in quanto titolari di Reddito di Cittadinanza – ritenendo di non potere accedere alle stesse proprio in ragione della titolarità dello stesso – possono presentare domanda per il riconoscimento delle suddette indennità Covid-19 per il mese di aprile nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020.

Ai lavoratori che presenteranno nel suddetto termine la domanda di indennità Covid-19 – qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti – verrà erogata l’indennità per la mensilità di aprile 2020.

Agli stessi lavoratori non sarà invece erogata l’indennità Covid-19 per il mese di marzo 2020 in quanto per la mensilità di marzo 2020 permane la non cumulabilità e incompatibilità del Reddito di Cittadinanza con l’indennità Covid-19.

  1. RINVIO

Si fa rinvio alla circolare n. 49 del 2020 per gli aspetti normativi, contabili e fiscali relativi alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020.

Con riferimento al paragrafo 7 della citata circolare n. 49, si precisa che le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Per quanto concerne le ulteriori indennità previste per il mese di maggio 2020 a favore sia delle categorie di lavoratori di cui ai precedenti paragrafi della presente circolare sia a favore di nuove categorie di lavoratori di cui al medesimo articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, si fa rinvio ad apposita circolare dell’Istituto di prossima pubblicazione, che conterrà altresì le istruzioni contabili e fiscali.

(Fonte: INPS)

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