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Assicurazione obbligatoria INAIL, ripresa dei versamenti dopo sospensione

Detassazione premio di risultato, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’INAIL, con la circolare n. 23 del 27 maggio 2020, ha reso note le istruzioni operative circa la ripresa dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito della sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica per covid-19.

Ecco quanto si legge nella circolare n. 23/2020 (con allegato 1 e allegato 2).

PREMESSA

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha disposto agli articoli 126 e 127 il rinvio a settembre 2020 della ripresa dei pagamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dell’articolo 5 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché degli articoli 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

L’articolo 81 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha inoltre nuovamente modificato, con specifico riferimento al documento unico di regolarità contributiva, l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, specificando che l’ulteriore proroga, disposta dalla legge di conversione, fino al 29 ottobre 2020 del periodo di validità degli atti indicati nella medesima norma, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva.

Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono pertanto le istruzioni operative riguardanti le nuove disposizioni in vigore dal 19 maggio 2020, riportate nell’allegato 1, nonché l’informativa relativa alla proroga del periodo di sospensione delle attività degli agenti della riscossione disposta dall’articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il riepilogo della ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi è riportato nell’allegato 2, che annulla e sostituisce il prospetto allegato 5 alla circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

A. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Gli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, con riferimento alle seguenti sospensioni:

  1. Sospensione dei versamenti stabilita dall’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 rispettivamente, per i mesi di aprile e/o di maggio 2020, per i seguenti soggetti:

a) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

b) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

c) Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

In merito ai parametri fiscali per l’individuazione dei suddetti beneficiari della sospensione e ai controlli previsti, si rinvia al paragrafo A) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

  1. Sospensione stabilita dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’, individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
  2. Sospensione stabilita dall’articolo 61, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per i seguenti soggetti indicati al comma 2 del medesimo articolo 61, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche indicate al punto b):

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per l’individuazione dei beneficiari di cui alle lettere a) – s) attraverso i codici Ateco di classificazione delle attività economiche, si rinvia all’elenco non esaustivo di cui all’allegato 4 alla circolare 18 maggio 2020 n. 21.

  1. Sospensione stabilita dal nuovo comma 5 dell’articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020.

In precedenza era prevista la sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020.

I soggetti in questione per effetto del prolungamento della sospensione fino al mese di giugno 2020 beneficiano anche della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020.

Gli stessi soggetti beneficiano, altresì, della sospensione delle rate mensili, in scadenza nel medesimo periodo dal 2 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dalla rateazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.

Le rate sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 16 settembre 2020.

Per il riepilogo degli altri versamenti sospesi riguardanti i premi per l’assicurazione obbligatoria, si rinvia al paragrafo L), punto 3, della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21.

  1. Sospensione stabilita dall’articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.

In merito ai controlli previsti per il rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 si rinvia al paragrafo D) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21. Per tutte le sospensioni in discorso, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, anziché in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Inoltre, il pagamento delle rate sospese delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017, aventi scadenza nei periodi di sospensione previsti, deve essere effettuato entro la scadenza del 16 settembre 2020, stabilita per la ripresa dei versamenti, pagando tutte le rate sospese in unica soluzione.

B. ISTRUZIONI PER LA RIPRESA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE 2020

Si confermano i numeri di riferimento già descritti nella circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, prevista al 16 settembre 2020:

1) 999186 per il pagamento in unica soluzione e 999187 per il pagamento rateale, per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;

2) 999188 per il pagamento in unica soluzione e 999189 per il pagamento rateale, per i soggetti indicati alle lettere a) – t) dell’articolo 61, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

3) 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento rateale, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

4) 999190 per il pagamento in unica soluzione e 999191 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

5) 999192 per il pagamento in unica soluzione e 999193 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

6) 999194 per il pagamento in unica soluzione e 999195 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

7) 999196 per il pagamento in unica soluzione e 999197 per il pagamento rateale, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 7 domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

8) 999198 per il pagamento in unica soluzione e 999199 per il pagamento rateale, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Per le imprese del settore florovivaistico aventi diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020, descritta al paragrafo F) della circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 al quale si fa integrale rinvio, e per le quali la ripresa dei versamenti rimane stabilita dall’articolo 78, comma 2- quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si confermano i numeri di riferimento 999200 per il pagamento in unica soluzione e 999201 per il pagamento rateale, da effettuarsi rispettivamente entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Entro la medesima data del 31 luglio 2020 devono essere versate in unica soluzione le rate sospese delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 per il recupero dei versamenti sospesi per il sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017.

C. ISTRUZIONI PER LA RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI

La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e i soggetti indicati alle lettere a) – t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa degli adempimenti in scadenza al 2 marzo 2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l’autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019, era stata fissata entro il 31 maggio 2020 in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Di conseguenza con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 30 aprile 2020, protocollo 5641 e con la circolare Inail 18 maggio 2020, n. 21 è stato specificato che i suddetti adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite il servizio “Alpi online” e il servizio “Riduzione per prevenzione”, dal 4 al 20 maggio 2020.

A seguito dell’apertura dei servizi nel periodo indicato, gli interessati hanno effettuato gli adempimenti richiesti, infatti sono pervenute 2.128 dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e 135 domande di riduzione del tasso medio per prevenzione.

A modifica, pertanto, delle istruzioni operative fornite in precedenza, solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione” saranno riaperti dal 1° al 16 settembre 2020 (anziché dal 3 al 19 giugno 2020), in attuazione del nuovo comma 5 dell’articolo 61, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto per questi soggetti la ripresa degli adempimenti, oltre che dei versamenti, entro il 16 settembre 2020.

D. SERVIZIO ONLINE PER LA COMUNICAZIONE DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI

Come già comunicato al paragrafo K) della circolare 18 maggio 2020 n. 21, si conferma che gli interessati dovranno comunicare all’Inail con l’apposito servizio online in corso di realizzazione di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

In particolare, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 saranno attivati successivamente i controlli in cooperazione con l’Agenzia delle entrate. Si conferma, altresì, che per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Si anticipa inoltre che il servizio online dovrebbe essere rilasciato per metà giugno.

E. DOCUMENTI UNICI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA. NUOVO TESTO DELL’ARTICOLO 103, COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Come già anticipato con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 20 maggio 2020, protocollo 641912 , l’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha nuovamente modificato la norma in discorso.

L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 7813 , rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020.

Al riguardo sono state fornite istruzioni con la nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 26 marzo 2020, protocollo 4250 e con la circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11.

Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…).

L’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha nuovamente modificato l’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo infine le parole ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Per effetto della modifica il testo dell’articolo 103, comma 2, primo periodo è il seguente:

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

L’intervento normativo ha quindi chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, pertanto, restano ferme le istruzioni già fornite.

A tale proposito si ricorda che attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

Si sottolinea, peraltro, che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

F. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La sospensione in discorso è stata descritta al paragrafo G) della circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11, al quale si rinvia.

A seguito delle ultime modifiche, in sintesi, come indicato nel sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione16, al quale si rinvia:

  1. i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sono sospesi, non più dall’8 marzo al 31 maggio 2020, ma dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro settembre 2020. È differito al 31 agosto 2020 anche il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  2. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, anziché delle cinque rate ordinariamente previste;
  3. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, della definizione agevolata di cui all’articolo 319 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Per espressa previsione normativa a tale ultimo termine non si applica quanto disposto dall’articolo 3, comma 14- bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, quindi non sono previsti i cinque giorni di tolleranza;
  4. relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle predette definizioni agevolate, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13622, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(Fonte: INAIL)

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