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L’INPS, con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2020, ha fornito ulteriori indicazioni circa la sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in applicazione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, anche in relazione alle precedenti indicazioni di cui alla Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e Circolare n. 52 del 09 aprile 2020. Nella stessa circolare l’INPS ha altresì fornito le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.

Riportiamo di seguito il testo integrale della circolare n. 59/2020.

Premessa

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 e il successivo D.L. 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, hanno introdotto alcune misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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L’Istituto ha fornito indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica in trattazione, con la Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e con la Circolare n. 52 del 09 aprile 2020.

Ciò premesso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il medesimo decreto – ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio/economico nazionale – ha previsto, tra l’altro, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.

Pertanto, con la presente circolare, si forniscono le relative istruzioni, precisando che, nel trattare le fattispecie di sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge in epigrafe, si intendono richiamate integralmente, ad eccezione degli adeguamenti operati con la presente, le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto, da ultimo con circolare n. 52/2020.

Si segnala, altresì, che, in relazione alle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (v. Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18), per effetto della legge di conversione (Legge 24 aprile 2020 n. 27), ulteriori istruzioni verranno fornite con apposita circolare, coordinandole con le misure che dovessero entrare in vigore con la pubblicazione del decreto-legge c.d. Rilancio Italia.

  1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tale previsione normativa opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. In particolare, laddove la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile; laddove, invece, la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.

Si precisa che le disposizioni in trattazione non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si rappresenta, altresì, che i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e alla Comunicazione della Commissione europea, recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (C 112 I) del 04/04/2020, la sospensione in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i soggetti contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese. Pertanto, la disciplina della predetta sospensione non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Per completezza, si ritiene utile segnalare che la sospensione di cui al presente paragrafo non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.

Si precisa, altresì che le aziende agricole assuntrici di manodopera che, ai sensi degli articoli 5 e 8, comma 2, del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 28/2020, si avvalgono della sospensione degli adempimenti ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria mese di aprile 2020) entro il mese di maggio 2020 sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16/09/2020 .

Si evidenzia, infine, che l’Istituto è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, per verificare la sussistenza dei requisiti, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi di cui al presente paragrafo.

Analogo adempimento è previsto anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 52/2020). A tal fine, le aziende agricole che si avvalgono di tale ultima sospensione sono tenute agli adempimenti indicati nel successivo paragrafo 2.4.

  1. Modalità di sospensione

2.1 Aziende con dipendenti

Le aziende, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. L’Istituto, effettuata l’istruttoria, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo 1.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati, già comunicati con messaggio n. 001754 del 24/04/2020:

  • “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;
  • 
“N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;
  • “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.

2.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro – durante il periodo di sospensione – debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

2.2 Artigiani e commercianti

Rientrano nell’ambito di applicazione della sospensione dei termini di versamento ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare.

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento Contributi sospesi
18/05/2020 I rata contribuzione sul minimale anno 2020

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi i soci lavoratori di società. Si precisa che i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione. Ad esempio, un iscritto che presenta una pluralità di partecipazioni societarie potrà conseguire il requisito soltanto con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione.

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze e per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.

2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo 1. Di seguito i valori da riportare già comunicati con Messaggio n.1754 del 24 aprile 2020.

Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 28, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 29, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

Per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 30, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto.

2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi.

Le aziende agricole che, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.

2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi.

2.6 Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ricevuto il codice autorizzativo, per cui è prevista la sospensione dei termini di versamento, ma non gli adempimenti informativi, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando in questo caso anche gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore, dichiarando in tal modo di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020.

In particolare:

  • <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
  • <ContributoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
  • <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
  • <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31/05/2020.

In ordine a quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all’utilizzo del codice “N970” indicato al paragrafo 2.1.

  1. Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, recante “Rimessione in termini per i versamenti”, stabiliva la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ciò rammentato, si rappresenta che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 23/2020, ugualmente rubricato, i predetti versamenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

  1. Istruzioni contabili

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento “N970”, “N971” e “972”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 2.1 della presente circolare, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00137, GPA00138 e GPA00139.

Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

(Fonte: INPS)

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