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Riscatto determinato a percentuale, prime istruzioni operative INPS

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L’INPS, con il Messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020, ha fornito le prime istruzioni operative in merito all’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (c.d. criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto).

Ecco quanto si legge nel messaggio n. 1982 del 2020.

Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 è stato illustrato che l’onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente o contestualmente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” o in computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282/1996).

Nell’attesa che siano completati gli interventi procedurali necessari a rendere operativi gli effetti della citata circolare, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni per la presentazione delle domande di riscatto nelle ipotesi di esercizio della facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo.

Al riguardo, si precisa che la circolare in oggetto non modifica le istruzioni vigenti in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., ma si limita a fornire chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano pertanto ferme le condizioni richieste per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi.

La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata dai soggetti interessati in modalità telematica con inserimento di PIN e codice fiscale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di identità elettronica 3.0), selezionando l’Area Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica” e il successivo sottomenù“Certificazioni” > “Diritto a pensione” > “Opzione contributivo”.

Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario a ciò dedicato. Nelle more dei predetti aggiornamenti, in caso di esercizio dell’opzione al contributivo secondo le modalità innanzi precisate, gli interessati avranno cura di compilare il modulo “AP142” – “Dichiarazione da allegare alla domanda di riscatto di periodi contributivi nei casi di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” “Tutti i moduli” > Inserire il codice modulo “AP142”. Il modulo in oggetto, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere allegato alla domanda di riscatto cui si riferisce.

A tal fine, si ricorda che la domanda di riscatto deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

– per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto laurea” o “Riscatto di periodi contributivi” (il modello “AP142”, già presente all’interno della procedura, dovrà essere scaricato, compilato e allegato nella sezione “Allegati”);

– per i riscatti da esercitarsi nella Gestione dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;

Le indicazioni sopra esplicitate per la presentazione della domanda di riscatto valgono anche nel caso in cui la stessa sia presentata contestualmente alla domanda di pensione che comporti la liquidazione della stessa esclusivamente con il metodo contributivo.

(Fonte: INPS)

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