L’INPS, con il Messaggio n. 1997 del 14 maggio 2020, ha fornito istruzioni in merito all’invio delle comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni sulle integrazioni salariali di cui al decreto Cura Italia (v. Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Ecco quanto si legge nel messaggio n. 1997/2020.
Con le Circolare n. 38 del 12 marzo 2020 e Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 17 marzo 2020, n. 18.
Con il Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 – Modalità operative prestazioni a conguaglio) sono state fornite le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
Come indicato nel citato messaggio, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale – FIS – che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate ai Titoli I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” – “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” – “Conguaglio assegno ordinario”).
Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti appositamente istituiti.
In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. “L049”, e art. 20 del D.L. n. 18/2020, cod. “L069”). Si rammenta che in relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.
Ciò premesso, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre, l’Istituto ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione della denuncia Uniemens.
Si evidenzia altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti. È opportuno sottolineare, come descritto nel messaggio n. 1775, paragrafo 2.1 – Precisazioni, che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, semplificato, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione. Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo. Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
(Fonte: INPS)