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L’INPS, con il Messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020, ha fornito informazioni in merito alla indennità di cui agli articoli da 26 a 30 e 30 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, alle istanze con pagamento IBAN dell’Area SEPA (extra Italia).

Ecco quanto si legge nel messaggio 1981/2020.

Con la circolare n. 48/2020 è stata introdotta, a decorrere dal 10 aprile 2020, la verifica telematica diretta ad accertare la correttezza del codice IBAN dello strumento di riscossione, nonché l’intestazione o la co-intestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione, superando in tal modo i modelli cartacei “AP03”, “AP04”, “SR163” e “SR185”.

Nella circolare è stato altresì stabilito che continuano a valere le indicazioni operative previste per le prestazioni a sostegno del reddito regolate su conti correnti esteri intestati ai beneficiari.

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A decorrere dal 1° febbraio 2014, i beneficiari di prestazioni INPS possono ricevere bonifici su un conto di pagamento aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei paesi dell’Area SEPA (Single Euro Payments Area), in attuazione del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Nell’area SEPA, per chiedere l’accreditamento di una somma tramite bonifico, il beneficiario deve fornire al proprio pagatore soltanto il codice IBAN del suo conto.

Al riguardo, con il messaggio n. 4395/2016, sono state fornite le istruzioni relative ai pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito con accredito su conto corrente bancario in uno dei paesi dell’area SEPA.

Dette istruzioni prevedono, fra l’altro, che il titolare di un IBAN che richiede il pagamento di prestazioni a carico dell’Istituto con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) deve trasmettere all’Istituto la documentazione di identificazione personale e di titolarità dello strumento di riscossione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i lavoratori titolari di conti/carte dell’Area SEPA (extra Italia) possono presentare, attraverso l’utilizzo della procedura “Indennità 600€”, istanza per l’accesso alle indennità in oggetto. In particolare, una volta entrati nella procedura, dovranno selezionare come modalità di pagamento: “Accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia)”.

Una volta presentata la domanda, il titolare di un IBAN che richiede il pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è tenuto a trasmettere, alla casella di posta certificata:

dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it,

i documenti di seguito indicati:

  • copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi della Comunità europea debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 1).

Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera ovvero, come previsto (cfr. nota 5 del modulo), deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente o della carta ricaricabile dotata di IBAN.

Nella comunicazione di trasmissione dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare, nell’oggetto, la seguente dicitura: “indennità decreto-legge 18/2020 – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).

La Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali procederà a trasmettere detta documentazione alla Struttura territoriale competente per lo svolgimento delle verifiche e la liquidazione dell’istanza.

All’esito positivo di tali verifiche, l’operatore si avvale della procedura attualmente prevista per la modalità di pagamento in oggetto per l’erogazione del pagamento e le connesse contabilizzazioni.

(Fonte: INPS)

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