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Indennità 600 euro anche ai stagionali, occasionali e intermittenti

Attività stagionali, deroghe al contratto a termine, chiarimenti INL

Con Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020 il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia hanno esteso l’ indennità di 600 euro per il mese di marzo anche ai lavoratori stagionali, occasionali e intermittenti.

In sostanza ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

CATEGORIE DI LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITÀ

Le categorie di lavoratori che hanno diritto alla indennità sono i seguenti:

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA INDENNITÀ

Per usufruire della indennità i lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda:

INCUMULABILITA’ DELLA INDENNITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI

L’indennità di 600 euro, inoltre, non è cumulabile con:

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ

Sarà competente l’INPS alla erogazione della indennità, previa domanda dell’interessato, nel limite di spesa di poco meno di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Il D.L. Rilancio, peraltro, dovrebbe estendere tale indennità alle citate categorie di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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